Separazione personale » Stop all’assegno di mantenimento se coniuge obbligato è disoccupato e coniuge beneficiario ha nuovo partner
In tema di separazione personale tra due coniugi, non deve essere corrisposto l'assegno di mantenimento, da parte del coniuge obbligato, se lo stesso è disoccupato e il coniuge beneficiario ha intrapreso una nuova convivenza.
Alla moglie non può essere riconosciuto il mantenimento qualora il marito si trovi disoccupato e la donna nel frattempo abbia intrapreso una convivenza more uxorio.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24832/14.
Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, come accennato, nell'ambito di una separazione personale, alla moglie non può essere riconosciuto il mantenimento qualora l’ex marito si trovi disoccupato e la donna nel frattempo abbia intrapreso una convivenza more uxorio.
Come noto, dopo la separazione personale, se il coniuge beneficiario dell'assegno si risposa o va a convivere con un’altra persona, ciò non determina automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento.
A parere degli Ermellini, invece, la cessazione dall'onere, può scaturire qualora il coniuge obbligato sia disoccupato e nel frattempo, lo stesso, dimostri un miglioramento delle condizioni di vita dell'altro coniuge o, quanto meno, dei risparmi di spese derivanti dalla nuova convivenza appena intrapresa.
Dunque, l'obbligato al pagamento dell’assegno, qualora chieda al giudice la revoca di corrispondere il mantenimento, deve dimostrare il mutamento in meglio delle condizioni economiche del beneficiario, con qualsiasi mezzo di prova, anche con mere presunzioni.
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