Separazione personale – il coniuge superstite perde il diritto di abitazione

Al coniuge superstite sono riservati il diritto di abitazione e di uso dei mobili che corredano la casa coniugale

Com'è noto, al coniuge è riservata, a titolo di legittima, una quota pari alla metà del patrimonio dell'altro, salve le disposizioni dettate in caso di concorso con i figli, le quali prevedono in favore del coniuge la riserva della quota di un terzo, in caso di un solo figlio, e di un quarto in caso di più figli.

In ogni caso al coniuge superstite sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.

Peraltro, le espressioni usate dall'articolo 540, comma secondo, ...diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.... non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi. Il diritto di abitazione che spetta per legge al coniuge superstite ex lege, sorge chiaramente in esclusivo riferimento alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza richiama la effettività della dimora abituale nella casa coniugale). Il contenuto del diritto in discorso viene poi completato dal diritto di uso sui mobili che corredano la casa coniugale, dove il corredare sta univocamente a significare che si riferisce alla destinazione in atto dei mobili di arredamento.

La ratio della normativa, a cui si è appena accennato, è da rinvenire nella tutela non tanto dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.

Al coniuge separato sono preclusi il diritto di abitazione e di uso dei mobili che corredano l'ex casa coniugale

In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione del diritto di abitazione.

Se, infatti, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Pertanto, quando viene meno il collegamento con l'originaria destinazione della casa di abitazione a "residenza familiare", non può che ritenersi che il coniuge superstite perda i diritti in questione.

Al coniuge separato resta il diritto di natura personale opponibile ai terzi creditori in caso pignoramento della casa assegnata in sede di separazione

La sentenza in commento è solo apparentemente in contrasto con le precedenti (Cassazione, sentenza del 23 marzo 2006, numero 4719; Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2002, numero 11096) secondo le quali il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione personale o divorzio, non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro nove anni, ai sensi dell'articolo 1599 del Codice civile, o altrimenti anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto.

16 Giugno 2014 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!