Imu e Tasi » A chi spetta il pagamento dopo la separazione di due coniugi?

Il pagamento delle tasse sugli immobili dopo la fine del matrimonio

In caso di di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e conseguente assegnazione dell'immobile di famiglia ad uno dei due ex coniugi, chi paga le tasse sulla casa, Imu e Tasi?

La casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale, annullamento o divorzio, è assimilata all'abitazione principale. Quindi, non vi sono dubbi sull’obbligo del pagamento Imu da parte dell'ex coniuge assegnatario.

Più complesso è, invece, il discorso che riguarda la Tasi.

In questo caso il legislatore, a differenza di quanto concerne l’Imu, non ha individuato nell'assegnatario dell'abitazione ex coniugale l’unico soggetto passivo della nuova tassa.

Vediamo quindi di analizzare dettagliatamente la questione.

La prima cosa da dire è che le regole sulla casa coniugale valgono, in ogni caso, dalla data dell'omologa della sentenza, al giorno in cui si verifica un fatto estintivo del diritto di godimento della casa, il che accade non solo quando i figli acquisiscono l’autosufficienza economica, ma anche quando l’assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare, oppure quando conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Il pagamento dell'Imu dopo una sentenza di separazione

La normativa vigente ha chiarito che, ai soli fini dell'Imu, l’assegnazione giudiziale dell'ex casa coniugale si intende, in ogni caso, effettuata a titolo di diritto di abitazione.

La legge ha quindi assegnato al coniuge assegnatario la soggettività passiva dell'IMU, a prescindere da una sua eventuale percentuale di proprietà sull'immobile.

L’assegnatario, dunque, usufruisce dell'esenzione dal pagamento dell'imposta della casa di residenza.

Il soggetto passivo resta l’assegnatario anche nel caso in cui il fabbricato, durante il matrimonio, fosse detenuto in comodato gratuito, ma non anche nell'ipotesi di locazione.

Oggi nulla è cambiato in ordine alla soggettività passiva della tassa e, pertanto, l’esclusione continua a riguardare solo l’assegnatario.

L’unico cambiamento consiste nell'aver escluso la tassazione della casa coniugale, purché non di lusso, anche nell'ipotesi in cui l’assegnatario abbia la dimora abituale o la residenza anagrafica in altro luogo.

Il pagamento della Tasi dopo una sentenza di separazione

Ai fini dell'applicazione della Tasi, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 3,3 per mille e detrazione.

A chiarirlo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, ha affermato che il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la Tasi con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

17 Giugno 2014 · Gennaro Andele


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