Assegnazione casa coniugale – opponibilità al terzo acquirente del diritto di abitazione
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni (Cass. civ. sez. un. 26 luglio 2002, numero 11096; Cass. civ. 10 giugno 2006, numero 12296).
18 Agosto 2013 · Ludmilla Karadzic
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Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente ma non ne impedisce l'espropriazione
L'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene. Per giurisprudenza consolidata il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. In tale contesto il diritto vantato dall'assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza tuttavia quello del creditore di procedere sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente. ...
Diritto di abitazione della casa coniugale per separazione personale - non opponibile se ottenuto dopo l'iscrizione di ipoteca
Non è fondata l'opponibilità del proprio diritto di abitazione sulla anteriorità della data di assegnazione della casa coniugale rispetto alla data di trascrizione del pignoramento se sul bene oggetto di espropriazione insiste una precedente iscrizione ipotecaria del creditore ipotecario. Il diritto di abitazione conseguito in forza dell'assegnazione della casa coniugale in seguito a separazione personale, se conseguito successivamente all'iscrizione ipotecaria, non è opponibile allo stesso creditore ipotecario e, quindi, all'acquirente dell'immobile in sede esecutiva. Infatti, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il ...
Rilascio della casa familiare - Il terzo acquirente può proporre domanda di accertamento dell'insussistenza delle condizioni per il perdurare dell'assegnazione
Com'è noto, in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni. Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di ...
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Ho il diritto.di abitazione su di una casa coniugale assegnatomi in seguito alla separazione.La casa coniugale fu venduta.all asta poiche il mio ex marito non pago piu il mutuo.
La casa fu acquistata da.una società nel 2008. Fino ad oggi i giudici hanno fatto valere il mio.diritto.di abitazione ed.io.ancora adesso occupo l immobile.
L acquirente,con la nuova sentenza della cassazione dell aprile 2016,mi cita in tribunale chiedendomi €106000,00 per tutti gli anni che ho occupato l immobile,a suo dire,impropriamente.
La mia.domanda è:
Il mio diritto di abitazione non è più valido?
Come posso difendermi?
Dovrò lasciare l immobile?
Spero possiate aiutarmi
Cordiali saluti
L’epilogo della vicenda dipende da tanti fattori che qui non sono esplicitati: quelle che seguono sono le regole da tenere a mente.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario non paralizza il diritto del creditore di procedere con azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione sul bene oggetto dell’assegnazione (Cassazione 12466/12).
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull’immobile (o notificato il pignoramento) prima dell’assegnazione (Cassazione 07776/2016).
In pratica, il creditore ipotecario può vendere all’asta l’immobile come libero, in quanto il diritto del coniuge assegnatario acquisito dopo l’iscrizione ipotecaria non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale.
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni (Cassazione 11096/2002 a sezioni unite, 12296/2206, 25835/2017).
In altre parole, il diritto conseguente all’assegnazione della casa coniugale è opponibile sino alla sua cessazione (raggiungimento indipendenza economica figli) ove il provvedimento giudiziale sia stato trascritto prima del pignoramento. Diversamente, l’assegnazione della casa coniugale non trascritta, o trascritta dopo il pignoramento, è opponibile all’acquirente per nove anni dalla data dell’assegnazione, purché il provvedimento giudiziale di assegnazione abbia data anteriore al pignoramento stesso.