Divorzio dal coniuge debitore (anche) per tutelare il patrimonio ereditario in presenza di figli

Talvolta capita che uno solo dei coniugi sia debitore per somme rilevanti, anche se pressoché nullatenente, mentre l'altro coniuge, non debitore, detenga l'intero patrimonio immobiliare (anche la sola prima casa di proprietà), reddito da lavoro, autonomo o dipendente e conto corrente esclusivamente intestato. Magari, i debiti sono stati acquisiti dal coniuge dopo la separazione personale.

Non è infrequente che fra i due coniugi sussistano da tempo elementi che rendano improponibile la normale prosecuzione della vita matrimoniale (o la separazione personale) posto che risulti chiaro a tutti che non si può divorziare esclusivamente al fine di salvaguardare il patrimonio ereditario.

Si suppone, pertanto, di essere in presenza di un rapporto coniugale ormai logoro, o di una separazione personale già in atto, che spesso vengono trascinati nel tempo solo per quieto vivere, per non stravolgere la vita familiare (anche quel poco che ne resta dopo la separazione personale), per abitudine ed in mancanza di alternative. E, cosa importante, si ipotizza che i rapporti fra i coniugi, anche separati personalmente, siano improntati alla massima lealtà e buona fede.

Nel caso in cui il coniuge debitore sopravviva a quello non debitore, accade che l'eredità, in assenza di testamento che disponga della quota disponibile, venga ripartita per un terzo al coniuge debitore e per i due terzi ai figli (in caso di figlio unico, per metà al coniuge superstite debitore e per l'altra metà al figlio).

Inutile dire che, in un tale contesto, sarebbe perfettamente inutile e tardivo, per il coniuge debitore superstite (anche personalmente separato) adottare soluzioni come l'accettazione dell'eredità con successiva donazione ai figli (che verrebbe ineluttabilmente revocata su iniziativa del creditore) oppure la rinuncia all'eredità (in questo caso il creditore subentrerebbe al coniuge superstite debitore nell'accettare l'eredità del defunto).

Insomma, il patrimonio immobiliare, le liquidità disponibili in conto corrente, l'eventuale trattamento di fine rapporto (TFR) e gli eventuali crediti del defunto andrebbero a coprire, per la quota spettante al coniuge superstite debitore (anche personalmente separato) e fino al soddisfacimento, il debito dallo stesso accumulato.

In un simile scenario, invece di trascinare il rapporto coniugale (anche in separazione personale) per semplice inerzia, potrebbe essere valutato, invece, il ricorso al divorzio con un accordo che sancisca, ad esempio, il diritto di abitazione del coniuge debitore divorziato presso la casa coniugale, oltre, naturalmente, alla corresponsione di un assegno di mantenimento per l'ex coniuge debitore e per i figli (semmai riproponendo le stesse condizioni stabilite in sede di separazione).

Come è noto, infatti, il coniuge divorziato, a differenza di quello semplicemente separato, non ha diritti ereditari sul patrimonio dell'ex coniuge defunto. L'articolo 9 bis della legge 898/1970, dispone poi che qualora l'ex coniuge defunto fosse stato obbligato, in vita, a versare l'assegno di mantenimento mensile, a favore dell'altro coniuge, gli eredi dovranno continuare ad ottemperare a tale obbligo, nei limiti dell'eredità percepita, tenendo conto dell'eventuale stato di bisogno dell'ex coniuge superstite (salvo che quest'ultimo non sia passato a nuove nozze).

In questo modo verrebbe garantito un reddito minimo all'ex coniuge debitore superstite, tenendo conto che non sempre i figli, pur in presenza di accordi verbali contestuali ad un divorzio quasi esclusivamente finalizzato a tutelare i loro interessi, sono propensi ad adempiere agli impegni assunti.

Inoltre, con l'assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio, qualora il defunto risultasse pensionato, il coniuge superstite divorziato avrebbe diritto anche alla pensione di reversibilità (ai sensi dell'articolo 9 della legge 898/1970) stante che il diritto alla pensione di reversibilità non si acquisisce con l'eredità, ma "iure proprio".

Così recita ancora la norma appena citata: In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla pensione di reversibilità.

Dunque, il patrimonio immobiliare, le liquidità in conto corrente, il TFR e gli altri eventuali crediti vantati dal defunto, anche successivamente insorti (ad esempio, si pensi ad una causa di risarcimento danni giunta a sentenza favorevole dopo la morte del coniuge non debitore) non sarebbero intaccati dalle pretese creditizie nei confronti dell'ex coniuge superstite debitore e verrebbero divisi, integralmente, fra i figli dei due coniugi divorziati.

L'ex coniuge divorziato manterrebbe il diritto di abitazione nella casa che un tempo fu coniugale e, qualora il defunto avesse percepito in vita una pensione, avrebbe diritto anche alla reversibilità.

Il rapporto fra creditori ed ex coniuge debitore superstite si risolverebbe, alla fine, in un'azione esecutiva della quota pignorabile della pensione di reversibilità presso l'INPS nella misura del 10% per debiti di natura esattoriale e per rateo non superiore ai duemila e cinquecento euro oppure in un prelievo alla fonte del 20% della quota pignorabile, qualora i debiti risultassero di natura ordinaria (banche, finanziarie e privati). In presenza di debiti di natura sia esattoriale che ordinaria, l'ex coniuge superstite si vedrebbe decurtata del 30% la quota pignorabile della pensione di reversibilità.

Giova ricordare, che per quanto attiene il pignoramento della pensione (anche quella di reversibilità), la quota pignorabile è data dalla differenza fra l'importo percepito ed un minimo vitale che, attualmente, si aggira intorno ai 750 euro.

27 Agosto 2015 · Annapaola Ferri




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