Separazione personale e divorzio » Cosa è cambiato dopo la riforma della giustizia

Tutto ciò c'è da sapere sul divorzio e la separazione personale dopo le novità della riforma della giusizia

La riforma della Giustizia civile prevede un ulteriore intervento di semplificazione dei procedimenti di separazione personale e divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto alla negoziazione assistita.

Come accennato, la recente riforma della giustizia ha completamente stravolto le regole per chi intende mettere fine al proprio matrimonio o rivedere le precedenti condizioni stabilite dal giudice.

Con le innovazioni giuridiche, infatti, è possibile separarsi o divorziare consensualmente in tre forme diverse, se sussiste l'accordo tra i coniugi.

Al contrario, quando non c'è consensualità, la via da usare è sempre quella giudiziale, in un processo civile in tribunale.

Come noto, comunque, non si può divorziare se prima non sono passati almeno tre anni dalla data della separazione personale.

La differenza tra separazione e divorzio è che se la prima sospende soltanto gli effetti del matrimonio, restano in vita i diritti successori, salvo in caso di addebito, con il secondo cessano definitivamente.

Riassumiamo quindi le nuove norme che sono state introdotte per semplificare i procedimenti di separazione personale e divorzio in Italia.

Separazione personale e divorzio in Tribunale

Per la separazione personale consensuale ed il divorzio consensuale, la procedura davanti al giudice è molto simile.

È sufficiente un solo avvocato, ma le parti possono anche decidere di nominarne due, uno a testa.

La procedura si avvia con ricorso da presentare alla cancelleria del luogo di ultima residenza della coppia.

Il giorno dell’udienza il Presidente del tribunale tenta una conciliazione, o un adempimento, che avviene oralmente, ma ormai divenuto più formale che sostanziale.

Quindi se ritiene l’accordo rispettoso delle leggi e dell’ordine pubblico, l’omologa e autorizza i coniugi a vivere separati.

La negoziazione assistita per il divorzio e la separazione personale

I due coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita dagli avvocati per trovare una soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La negoziazione assistita da avvocati è un accordo tra le parti in causa che, non essendosi rivolte a un giudice, concordano di cooperare in buona fede e con lealtà per trovare un accordo e risolvere la controversia in via amichevole, grazie all’ausilio dei rispettivi legali.

Entrambi i coniugi devono quindi essere obbligatoriamente assistiti da un avvocato per parte.

Saranno infatti gli avvocati delle parti ad autenticare le sottoscrizioni apposte all'intesa e a trasmettere la copia autentica dell'accordo stipulato dai coniugi all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto.

Si può ricorrere a questa procedura anche nel caso in cui i coniugi abbiano figli minorenni oppure figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Una volta raggiunto l’accordo, gli avvocati dovranno trasmetterlo entro 10 giorni al tribunale competente, che provvederà poi ad autorizzare l’accordo. Anche nel caso in cui marito e moglie non abbiano figli è necessario inviare l’accordo stipulato con gli avvocati al pubblico ministero presso il tribunale competente, in modo che possa operare un controllo di regolarità e rilasciare quindi il nullaosta.

La procedura per la separazione personale ed il divorzio davanti al Sindaco

Un’altra possibilità offerta ai coniugi per evitare di recarsi in tribunale, è quella di effettuare una richiesta congiunta innanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi oppure del comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per trovare un accordo di separazione personale, per una richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o per richiedere la modifica delle condizioni di separazione personale o di divorzio.

In questi casi non è quindi obbligatoria la presenza di un avvocato, ma è facoltativa.

Questa possibilità di concludere un accordo innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, non è però consentita nel caso in cui i coniugi abbiamo dei figli minori o dei figli maggiorenni ma incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente.

Altra condizione è che l’accordo tra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Solamente nel caso di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, il sindaco, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li convoca per comparire di fronte a sé entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, per poter confermare l’accordo. Nel caso in cui i coniugi non compaiano in municipio, non è possibile confermare l’accordo.

L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

13 Novembre 2014 · Genny Manfredi


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