Separazione e divorzio - Agevolazioni fiscali per gli atti che regolano i rapporti patrimoniali
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ivi compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva mobiliare od immobiliare) sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
L'esenzione si estende anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici e patrimoniali.
L'agevolazione va, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi, come già accennato, gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, o in favore dei figli.
La speciale normativa fiscale sugli atti finalizzati a rendere esecutivi tali accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi. Ad esempio, non può fruire di agevolazione fiscale l'atto di costituzione di usufrutto vitalizio a favore di uno dei coniugi su un bene appartenente ad una società, sebbene amministrata dall'altro coniuge.
Questa la decisione assunta dai giudici di legittimità con la sentenza numero 860 del 17 gennaio 2014.
30 aprile 2014 · Ludmilla Karadzic
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