Separazione dei beni – è opponibile al creditore solo se annotata sull’atto di matrimonio

Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11319/2011.

Secondo la Cassazione, qualora risulti che al momento del pignoramento del bene da parte di terzi creditori non vi era alcuna annotazione della convenzione matrimoniale di separazione a margine dell'atto di matrimonio, non si potrà contestare al creditore la detta separazione dei beni.

Al riguardo l'articolo 162 del Codice civile prevede, infatti, che l'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali dipende dall'annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio (Corte di Cassazione, sentenza del 23 maggio 2011, numero 11319).

30 Dicembre 2011 · Antonella Pedone


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2 risposte a “Separazione dei beni – è opponibile al creditore solo se annotata sull’atto di matrimonio”

  1. Luciana Giorgi ha detto:

    Sono in regime di separazione dei beni e si rischia in casa un pignoramento per debiti condominiali di mio marito di cui è proprietario dell’immobile.Vivendo nella casa coniugale con gli anni e anche recentemente ho acqustato varii oggetti tv,microonde,frigo cucina lavastoviglie mobile letto una cagnolina di cui sono unica proprietaria possono pignorare cose di mia escluisiva proprietà,di cui di molte cose posseggo regolare scontrino di ven dita di un armadio e mobile letto comprato più di 20 non posseggo più fattura?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Com’è noto, nel pignoramento presso la residenza del debitore vige il principio di presunzione legale di proprietà. Qualsiasi bene pignorabile è considerato di proprietà del debitore, a meno che non si dimostri il contrario. Per i beni di proprietà esclusiva presenti in casa, di cui non possiede scontrino o fattura, può sempre provare ad acquistare da un rigattiere o presso un mercatino dell’usato, previo rilascio di attestato fiscale, elettrodomestici o arredi con la medesima descrizione e con le stesse caratteristiche.

      Per la cagnolina le suggerisco la registrazione all’anagrafe canina. Gioielli e oggetti preziosi (di sua proprietà esclusiva, ma non dimostrabile) andrebbero custoditi in cassetta di sicurezza o, meglio, affidati a terzi.

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