Separazione dei beni – è opponibile al creditore solo se annotata sull’atto di matrimonio

Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11319/2011.

Secondo la Cassazione, qualora risulti che al momento del pignoramento del bene da parte di terzi creditori non vi era alcuna annotazione della convenzione matrimoniale di separazione a margine dell'atto di matrimonio, non si potrà contestare al creditore la detta separazione dei beni.

30 Dicembre 2011 · Antonella Pedone




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