Separazione dei coniugi – i presupposti dell’assegno di mantenimento

Separazione personale dei coniugi - i requisiti necessari per la richiesta dell'assegno di mantenimento

In caso di separazione, il coniuge che non abbia adeguati redditi propri può chiedere che l'altro coniuge versi un assegno di mantenimento.

Per ottenere il mantenimento è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  1. il coniuge richiedente non deve avere redditi adeguati;
  2. la separazione non deve essere addebitata al coniuge richiedente;
  3. l'altro coniuge deve avere a sua volta un reddito sufficiente per corrispondere l'assegno.

La corresponsione e l'importo dell'assegno sono decisi dal Giudice tenendo conto dei redditi dei coniugi, del tenore di vita sostenuto durante il matrimonio e di ogni altra circostanza rilevante in concreto.

Il mantenimento può essere corrisposto mensilmente oppure in un'unica soluzione.

Se il coniuge obbligato non paga quanto dovuto, potrà essere chiesto il sequestro dei beni dell'obbligato, oppure potrà essere chiesto il pignoramento dello stipendio o della pensione.

Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento può essere modificato o revocato in ogni tempo qualora subentrino nuove circostanze di fatto o di diritto (ad esempio quando cambi il reddito di uno dei due coniugi).

Attenzione: l'addebito della separazione, se pure esclude il mantenimento in favore del coniuge "colpevole", non esclude gli alimenti.

Questi ultimi, infatti, sono comunque riconosciuti al coniuge che si trovi in uno stato di particolare indigenza e povertà. Gli alimenti sono una nozione più ristretta del mantenimento, in quanto mirano a garantire solo quanto strettamente necessario per la sopravvivenza.

Separazione personale dei coniugi - il coniuge separato malato ha diritto ad un assegno di mantenimento doppio

Quando il marito trascura la moglie gravemente malata e la tradisce con un'altra donna, può vedersi addebitare la separazione ed essere obbligato a corrisponderle un assegno di mantenimento doppio, adeguato alle esigenze di cura.

E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1239 del 18 gennaio 2013. I giudici di piazza Cavour, chiamati a pronunciarsi sul caso di un uomo che aveva violato gli obblighi di assistenza e cura del partner nonché quelli di fedeltà, hanno assegnato all'ex coniuge, in sede di separazione, un assegno di mantenimento temporaneo di 1.500 euro. L'assegno, così stabilisce il dispositivo della sentenza, verrà raddoppiato per consentire alla beneficiaria di pagare l'affitto nel momento in cui avrà individuato una nuova abitazione adeguata all'infermità fisica che l'affligge.

Viene dunque ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza, secondo il quale la separazione deve essere addebitata al coniuge che viola i doveri coniugali di fedeltà, assistenza e cura del partner e a cui va, di conseguenza ed in via esclusiva, imputata l'impossibilità di prosecuzione della convivenza.

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16 Settembre 2010 · Antonella Pedone


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