Separazione e casa familiare » Vademecum per coniugi separati

Separazione e casa familiare » Vademecum per coniugi separati

Obiettivo dell'articolo è informare il lettore su tutte le problematiche riguardanti la casa familiare dopo la sentenza di separazione. Cominciando dall'assegnazione dell'immobile fino alle spese da pagare. Ecco tutto ciò che bisogna conoscere.

Assegnazione della casa dopo la separazione

Dopo la separazione, spesso si pone il problema di chi dovrà abitare l'ex casa familiare e di chi sarà obbligato al pagamento di tasse e spese relative all'immobile.

Bisogna fare innanzitutto alcune distinzioni.

Se la coppia, ad esempio, ha figli, ormai, l’indirizzo costante della giurisprudenza è quello di assegnare la casa al coniuge a cui sia affidata la prole.

Secondi i Supremi giudici, infatti, viene prima l’interesse dei figli rispetto a quello dei coniugi o del titolare dell'immobile.

Tale diritto spetta in ogni caso, anche qualora si tratti di scioglimento di famiglia di fatto, proprio in ragione della maggior tutela riservata dalla legge alla prole dalla legge.

Comunque, per poter mantenere il diritto sulla casa assegnata, il coniuge deve effettivamente abitarla in modo abituale.

Non è possibile concedere la locazione ad altre persone.

Qualora la coppia non avesse generato figli, invece, bisogna distinguere rispetto alla divisione dei beni.

Se si era concordato un regime di divisione dei beni, non ci sono apparenti ragioni per non lasciare la casa al suo legittimo proprietario.

L’assegnazione della casa sarà fatta o seguendo il titolo di proprietà, e perciò al coniuge cui l’immobile sia intestato, oppure anche all'altro se particolari esigenze lo richiedano, come, ad esempio, l’esistenza di particolari patologie.

Più incerta è la possibilità che l’assegnazione sia fatta al coniuge che non ne sia il proprietario per problemi legati alle capacità di reddito.

A riguardo la giurisprudenza è orientata nel senso di non ritenere ammissibile l’assegnazione della casa coniugale come facente parte del diritto al mantenimento.

Quest’ultimo, infatti, può essere garantito solo con la quantificazione di una somma e non tramite una sorta di compensazione.

Occorrerà, invece, un’espressa richiesta in tal senso, in mancanza della quale non potrà assegnarla.

Passiamo alla comunione dei beni.

In questa fattispecie si procede alla divisione del bene: in natura, se possibile, o in denaro.

Qualora l'immobile, dove si viveva, fose concesso in locazione, se il giudice dovesse decidere di assegnarla al coniuge diverso dall'intestatario del contratto di affitto, il che avviene se quest’ultimo è affidatario dei figli, questi avrà solo il dovere di informare il proprietario dell'immobile di essere subentrato nel contratto a seguito del provvedimento del giudice.

Le spese e le tasse relative all'ex casa familiare dopo la separazione

Anche sulle spese c'è da fare una distinzione: spese ordinarie e spese straordinarie.

Quelle ordinarie, come la manutenzione dell'immobile, le spese condominiali ordinarie e le bollette, vanno pagate da chi occupa la casa, per via della effettiva fruizione dei servizi ai quali tale spese fanno riferimento.

Quelle straordinarie, invece, come quelle relative alle ristrutturazioni sull’immobile cointestato, dovranno essere divise a metà da ciascuno.

Per quanto si attiene ad immobili e arredi, di solito, e salvo diverso accordo delle parti, i Tribunali sono soliti assegnare, specie se vi siano figli conviventi, la casa coniugale insieme ai mobili che la arredano, a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Ciò sulla base del principio di maggior tutela riservato alla eventuale prole, che ha diritto a
veder conservata l’integrità dell'habitat domestico.

Vanno esclusi, tuttavia, i beni di stretto uso personale, ovvero tutto ciò che è utile al fine dell'esercizio della professione.

Rientrano in questa categoria anche i beni voluttuari come, ad esempio, i soprammobili o i quadri.

Veniamo alle tasse.

Per quanto riguarda all'IMU, o TRISE o TASI, l’obbligo al pagamento spetta al titolare del diritto di godimento e non al proprietario dell'immobile.

Pertanto è il coniuge assegnatario dell'immobile che di fatto vive nell’appartamento a dover pagare l’imposta.

Egli potrà beneficiare delle agevolazioni sulla abitazione principale, sempre che abiti e risieda nell’appartamento.

Separazione: Vendita pignoramento ed ipoteca dell'immobile

Al proprietario della casa familiare è consentito vendere l’immobile.

Qualora lo voglia fare, però, il nuovo acquirente non può pretendere dall'assegnatario alcun canone di locazione, né potrà sfrattarlo, ad esempio, giustificando la necessità di dover fare un uso personale del bene.

Vi sono dei casi in cui, nonostante vi sia un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, c’è il rischio che il coniuge assegnatario se ne debba andare a causa delpignoramento dell'immobile e della messa all'asta da parte dei creditori.

In tal caso vanno distinte alcune situazioni.

Se l’ipoteca sull’immobile sia stata trascritta prima della sentenza di separazione, il creditore potrà pignorare la casa e chiederne la vendita per soddisfare il suo credito.

Se l’ipoteca è stata iscritta dopo la sentenza di separazione che non è stata trascritta, invece, i creditori potranno espropriare l’immobile trascorsi nove anni dall'assegnazione.

E ancora, nel caso l’ipoteca venga iscritta dopo la sentenza di separazione che è stata trascritta, i creditori dovranno rispettare il provvedimento di assegnazione fino a quando l’immobile resterà assegnato al coniuge assegnatario dei figli.

L'ultimo caso è quello dove se, nonostante la presenza di debiti preesistenti alla sentenza di separazione, non sia stata iscritta alcuna ipoteca.

Allora è consigliabile effettuare una trascrizione del provvedimento di assegnazione dell'immobile per tutelarsi da eventuali successive iscrizioni e garantirsi il godimento dell'immobile per un tempo determinato.

Va comunque precisato che nel caso in cui sia stata richiesta e ottenuta iscrizione di ipoteca per un debito inferiore agli 8000,00 €, essa sarà illegittima e se ne potrà chiedere la cancellazione.

22 Novembre 2013 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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2 risposte a “Separazione e casa familiare » Vademecum per coniugi separati”

  1. massilau ha detto:

    Sono titolare di una pensione INPS; nel 2011 ho fatto la cessione di 1/5 a una finanziaria per problemi economici; lo stesso anno mi sono separato legalmente dalla moglie e il giudice ha assegnato a mia moglie e a mio figlio la casa e un assegno mensile. A causa di debiti contratti con la mia azienda che poi è fallita, il curatore ha chiesto tramite il Tribunale il sequestro conservativo ( da confermare nella causa di merito la cui prima udienza è fissata il 20-02-2014) di un ulteriore 1/5 della pensione. Il giudice ha ordinato il sequestro di un altro 1/5 della pensione nonostante la cessione effettuata antecedentemente e senza tenere conto del pagamento mensile alla mia ex-moglie. Così facendo mi ritrovo, dedotto i 2/5 e l’assegno di € 1300,00 mensile a mia moglie con un residuo di pensione di circa 400,00. E’ corretto quanto disposto dal giudice ? E’ opportuno e utile fare ricorso ? Grazie

    • Giorgio Valli ha detto:

      Il giudice deve tener conto solo di eventuali cessioni del quinto e dei pignoramenti in corso. E, fare in modo che la pensione del debitore sottoposto ad esecuzione non scenda al di sotto della metà di quanto percepito al netto delle ritenute di legge e al lordo dei pignoramenti e delle cessioni in corso. Per i pensionati, poi, il giudice deve anche verificare che il residuo mensile di cui il debitore sottoposto ad esecuzione può disporre, dopo il prelievo presso terzi, non risulti inferiore al minimo vitale (500 euro circa).

      Ora, è sufficiente che lei divida per due la sua pensione al netto delle ritenute di legge e prima dei prelievi effettuati dall’INPS a favore dei creditori. Questa e la capienza.

      Poi sommi gli importi relativi alla cessione del quinto ed al pignoramento intervenuto. Il risultato indica la quota prelevata.

      Se la quota prelevata è minore della capienza (e se la capienza è maggiore del minimo vitale) non ha alcun senso presentare opposizione.

      L’equivoco circa il calcolo del residuo che il pensionato si ritrova corrisposto dopo la falcidia operata dal creditore cessionario, dal creditore pignoratizio, dalla banca che reclama il mutuo mensile e dall’ex coniuge che pretende l’assegno di mantenimento, nasce dalla circostanza che per il giudice il mutuo e l’assegno di mantenimento non rientrano negli importi di cui tener conto, se non sono già stati oggetto di azione esecutiva nei confronti del debitore.

      Se, ad esempio, lei smettesse di corrispondere l’assegno di mantenimento mensile alla sua ex, e la sua ex agisse esecutivamente nei suoi confronti, il massimo a cui ella avrebbe diritto sarebbe l’importo ottenuto dalla capienza diminuita dalla quota ceduta e da quella già pignorata.

      Molto meno, mi sembra dei 1300 euro attuali.

      La ratio di questo approccio, per tentare di fornirle una motivazione razionale, è, tanto per dirne una, quella di impedire che il debitore, con un accordo “generoso” verso la ex coniuge in sede di separazione consensuale, possa mettere in atto un’azione finalizzata ad ostacolare il rimborso di eventuali creditori.

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