Separazione personale » L’importo dell’assegno di mantenimento va calcolato al netto del reddito del coniuge
Nell'ambito di una separazione personale, l'importo dell'assegno di mantenimento va calcolato al netto del reddito del coniuge obbligato.
L'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge beneficiario deve essere calcolato dal giudice tenendo in considerazione il reddito netto percepito dal soggetto onerato e non quello lordo.
Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20024/14.
In primis, come sappiamo, per poter stabilire se sussiste il diritto all'assegno di mantenimento, bisogna verificare se il coniuge richiedente dispone o meno di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e per il mantenimento dello stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.
In tale fattispecie, secondo la giurisprudenza, egli ha diritto all'assegno di mantenimento, il cui importo viene valutato dal giudice.
E dunque, a parere degli Ermellini, nel porre a raffronto il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio con quella esistente alla data della domanda di divorzio, il tribunale non deve tenere conto del reddito lordo, ma di quello netto del coniuge onerato al mantenimento.
Da ciò ne deriva, quindi, che si deve sempre avere a riferimento la situazione economica obiettiva del coniuge tenuto al versamento e, quindi, le sue effettive capacità di contribuire al mantenimento dell’ex.
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