Segnalazione alla CRIF di credito in sofferenza – illegittima per il ritardo di una sola rata

Il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, prevede all'articolo 4, 6° comma, lettera a), che nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, come quello gestito da CRIF, la segnalazione del primo ritardo di pagamento venga resa visibile in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, nel caso in cui l'interessato sia un consumatore. I ritardi relativi a una o due rate sono conservati per dodici mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei dodici mesi i pagamenti siano sempre regolari.

La segnalazione della posizione nel sistema CRIF come sofferenza, invece, rientra nella categoria finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità) e la segnalazione è conservata per trentasei mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l'istituto di credito ha fornito l'ultimo aggiornamento. Scaduti tali termini, i dati sono cancellati automaticamente.

La segnalazione nel sistema CRIF della posizione debitoria indicata come sofferenza, a fronte del ritardo del debitore di una sola rata di rimborso, è illegittima.

Così si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2633 del 14 maggio 2013.

15 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic