Legittima la segnalazione in Centrale Rischi se dopo il pagamento in ritardo delle rate pregresse il debitore rifiuta di regolare l’adempimento delle rate in scadenza tramite Rapporto Interbancario Diretto

L'appostazione a sofferenza di una posizione debitoria implica una valutazione da parte della banca inerente la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.

Tanto premesso, ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità del credito o a quello dell’insolvenza fallimentare.

Il cosiddetto modulo RID ovvero Rapporto Interbancario Diretto, consiste nell’autorizzazione del cliente, attuata mediante apposito modulo, alla banca ad operare un determinato addebito periodico a carico del proprio conto corrente. Si tratta di ordini di pagamento impartiti dal cliente per svariate esigenze dei commerci, nell’ambito di rapporti interbancari diretti, in cui si pone, da una parte, la banca del debitore (banca domiciliataria) e, dall’altra parte, la banca del creditore (banca assuntrice o di allineamento).

Ad esso, come dimostra la prassi, si ricorre sovente nei contratti di durata, attribuendovisi funzione rafforzativa del credito: mediante l’assunzione e la comunicazione a controparte dell’avvenuta autorizzazione di addebito in conto corrente bancario per l’intero corrispettivo si persegue un fine di garanzia del credito in senso atecnico (dato che non entra in gioco un secondo patrimonio).

Dopo il pagamento in ritardo delle rate pregresse, anche il rifiuto di consentire l'adempimento delle rate future tramite Rapporto Interbancario Diretto (RID) può costituire ulteriore elemento indicatore di una situazione di difficoltà a rimborsare il debito che, pertanto, giustifica la segnalazione della posizione in Centrale Rischi.

Così hanno ragionato i giudici della Corte Suprema argomentando la sentenza 2913/16.

19 Marzo 2016 · Giovanni Napoletano




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