Segnalazione alla Centrale Rischi di un credito in sofferenza – quando è legittima e quando determina il risarcimento del danno

Ai fini dell'obbligo di segnalazione in centrale rischi che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come grave difficoltà economica.

La segnalazione di una posizione in sofferenza, inoltre, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.

Quando queste indicazioni non vengono rispettate, la segnalazione del debitore alla centrale rischi per credito in sofferenza è illegittima e al debitore segnalato vanno risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 15609/14.

11 Luglio 2014 · Ornella De Bellis


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