Segnalazione alla Centrale Rischi Bankitalia – Illegittima se effettuata per mero ritardo nel pagamento del debito

E’ certamente illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, quando è stata effettuata a sofferenza per un mero ritardo nel pagamento del debito. Come si trae dalle relative istruzioni emanate al riguardo dalla Banca d’Italia, nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte della banca della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza.

Questo il principio che emerge dalla lettura della decisione numero 1644/15 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

3 Giugno 2015 · Giovanni Napoletano




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