Segnalazione in centrale rischi da parte dell’istituto di credito » Ecco quando è illecita

Segnalazione illecita in centrale rischi da parte dell'istituto di credito

Quando il cliente di un istituto di credito è insolvente, la banca ha l’obbligo di segnalarlo alla Centrale rischi. Ma a volte la segnalazione può essere illecita. Infatti, c'è una procedura da rispettare. Prima della messa a sofferenza, l'istituto di credito deve necessariamente fare una valutazione complessiva del cliente e una comunicazione scritta con raccomandata. Solo successivamente sarà possibile iscrivere il correntista moroso alla Centrale rischi.

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L'appostazione a sofferenza

La segnalazione del correntista in Centrale Rischi, a causa d'insolvenza, non può avvenire immediatamente dopo un semplice ritardo di pagamento del debito.

Al contrario la cosiddetta appostazione a sofferenza che in questi casi fanno le banche prima di procedere alla segnalazione, deve essere preceduta da una valutazione, da parte dalla banca stessa, della situazione finanziaria complessiva del cliente.

A riguardo, con la sentenza 7958/09, è intervenuta persino la Corte di Cassazione, disponendo che: In tema di credito e risparmio, l’appostazione a sofferenza di un credito da parte di una Banca, implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. Sicchè ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria - incapacità non transitoria di adempiere alle oggligazioni assunte - mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca.

Per una corretta definizione di sofferenza, si può considerare il credito vantato nei confronti di soggetti che versino in stato di insolvenza, anche se non accertato dal giudice, o che si trovino in situazioni equiparabili.

La nozione di insolvenza, come si deduce dalle istruzioni” emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del Cicr, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, ma indica una valutazione negativa della situazione patrimoniale, connotata come deficitaria o come grave difficoltà economica, quindi tale da giustificare l’inserimento del credito nella categoria delle sofferenze.

La banca deve accertare insolvenza del debitore prima della segnalazione in centrale rischi

Pertanto, da ciò si evince che la banca deve accertare in modo inequivocabile l’insolvenza del debitore, attenendosi alle istruzioni della Banca d'Italia.

Una erronea segnalazione presso la Centrale rischi può cagionare danni all'immagine e alla reputazione economica del cliente segnalato.

Infatti, la Suprema Corte, con la pronuncia 12626/20, ha sancito che: La banca deve risarcire l’impresa per l’illegittima segnalazione alla Gestione dei Rischi, basata sul solo presupposto d’aver presentato per anni il bilancio in perdita. La segnalazione presuppone infatti che ci sia lo stato d’insolvenza.

A parere degli ermellini, dunque, è illegittima la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia se l’azienda, i cui conti sono in rosso, è anche in perdita da qualche esercizio. Non solo. L’istituto di credito che ha adottato il provvedimento illegittimo deve risarcire l’impresa di tutti i danni.

Liquidazione del danno in via equitativa per segnalazione illegittima

Se il danno però non può essere provato nell’esatto ammontare, o nel caso sia molto difficile provare il pregiudizio, pur essendone certa l’esistenza, si può chiedere al giudice una liquidazione in via equitativa.

A parere dei giudici di piazza Cavour, infatti: La valutazione in via equitativa si ha quando un danno non può essere determinato nel suo preciso ammontare; in tal caso il giudice segue un criterio più discrezionale, secondo quanto a questi stesso appare congruo ed equo, alla luce dell'esperienza pratica.

Conclusioni

Per concludere è bene notare che prima della segnalazione alla Centrale rischi, l’Istituto di credito deve sempre inviare una comunicazione al cliente con raccomandata a/r.

Se la banca agisce diversamente, la segnalazione è illegittima e si può chiedere il risarcimento.

L'istituto non può, prima di revocare gli affidamenti, segnalare i propri clienti con saldi negativi alla Centrale rischi.

Tale comportamento non è lecito e non risponde ai canoni di diligenza professionale, codificati nelle regole emanate dalla Banca d'Italia.

Il che comporta, per la Banca, una responsabilità.

2 Novembre 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Segnalazione in centrale rischi da parte dell’istituto di credito » Ecco quando è illecita”

  1. fabiot ha detto:

    Sono stato segnalato al cai per un’ insolvenza con la carta di credito.

    Il debito è stato coperto dopo circa 20 giorni, come posso togliere la segnalazione?

    Avevo chiesto un mutuo in banca per l’acquisto di una casa ma a causa di cio mi viene negato.

    Grazie per la risposta

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Purtroppo, la cancellazione è automatica decorsi due anni dalla data di segnalazione. Non funziona come per gli assegni, laddove il pagamento tardivo dell’importo inizialmente scoperto evita l’iscrizione in CAI.

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