Il mancato rispetto del termine di dieci giorni per l’invio della comunicazione di revoca di sistema non può essere invocato dal traente del titolo risultato impagato per contestare la legittimità della segnalazione del proprio nominativo in CAI
La normativa vigente (articolo 9-bis, legge 386/1990) recante la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari prevede che il preavviso di revoca venga inviato dalla banca entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo parzialmente o integralmente scoperto. La comunicazione deve essere effettuata presso il domicilio eletto dal traente (colui che ha emesso l’assegno) a norma dell’articolo 9-ter.
Tuttavia, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto deve ritenersi dettato nell’interesse non già del traente dell’assegno, bensì dei terzi che con questi intrattengano rapporti. Lo si evince chiaramente dalle conseguenze che lo stesso legislatore riconnette al mancato rispetto del termine da parte della banca trattaria, la quale rimane obbligata a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione anche se manca o è insufficiente la provvista.
In altre parole, il mancato rispetto del termine da parte della banca non può essere invocato dal traente del titolo risultato impagato per contestare la legittimità della segnalazione del proprio nominativo in CAI.
Insomma, la violazione del termine di dieci giorni per l’invio del preavviso da parte della banca non comporta l’illegittimità della successiva segnalazione in CAI: è il principio di diritto enunciato dal Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 8859/2015.
26 Agosto 2016 · Ludmilla Karadzic
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