Immobile cointestato in successione e problemi tra gli eredi » Come effettuare lo scioglimento di una comunione ereditaria

Immobile cointestato in successione e problemi tra gli eredi » Come effettuare lo scioglimento di una comunione ereditaria

Nella fattispecie di un immobile, o di un altro bene, cointestato, dopo la successione, tra due eredi, i quali non riescano ad accordarsi sulla spartizione, in quale caso ed in che modo è possibile sciogliere una comunione ereditaria?

Quando più soggetti sono chiamati a succedere in un'eredità e non trovano un accordo per la ripartizione dei beni, né il defunto ha stabilito quali beni devono essere destinati ad ognuno di loro, il Giudice, su domanda di uno qualsiasi dei coeredi, può provvedere alla ripartizione del patrimonio ereditario e quindi allo scioglimento della comunione.

Questo, però, esclusivamente in alcuni casi e secondo una determinata procedura.

Vediamo quale nel prosieguo dell'articolo

Che cos'è e come funziona la divisione in linea generale ed in ambito giuridico

Prima di spiegare il procedimento dello scioglimento della comunione ereditaria, chiariamo il principio della divisione in ambito giuridico.

In ambito giuridico, per divisione si intende il procedimento che porta allo scioglimento della comunione, o comproprietà, di uno o più beni, di cui sono contitolari diversi soggetti.

In seguito alla divisione ciascuno dei contitolari avrà diritto in via esclusiva a una parte specifica, ovvero a uno o più singoli beni tra le quelli soggetti alla divisione, di valore corrispondente alla quota che gli spettava sui beni comuni.

La divisione avviene di solito mediante la stipula di un contratto (che nel caso tipico della divisione di beni immobili è stipulato per atto pubblico notarile), ma in mancanza di accordo ciascuno dei contitolari ha il diritto di chiedere la divisione giudiziale. Un'altra ipotesi è quella della divisione dell'eredità effettuata dal testatore, nell'ambito di una disposizione testamentaria.

La divisione gode di un trattamento fiscale agevolato.

È infatti soggetta all'imposta di registro con l'aliquota dell'1% (con un minimo di 200 euro), oltre alle imposte ipotecarie e catastali di 200 euro ciascuna, al bollo (230 euro) e alle imposte di trascrizione e voltura (90 euro).

La legge consente di applicare il meccanismo della cosiddetta "valutazione automatica", quindi l'1% si calcola sul valore catastale degli immobili, se hanno una rendita catastale (per i terreni edificabili e i fabbricati privi di rendita si fa invece riferimento al valore di mercato).

Fa eccezione, però, la divisione di beni pervenuti per diversi titoli (per esempio, una casa e un terreno acquistati con due diversi atti di compravendita ("masse plurime"), che fiscalmente è considerata una permuta, e dunque soggetta alle maggiori imposte previste per questo tipo di atto.

La legge, però, consente di applicare il più favorevole regime fiscale della divisione quando l'ultimo dei titoli di acquisto è una successione a causa di morte (per esempio, due persone acquistano insieme un immobile, e poi uno di esse muore e la sua quota indivisa passa agli eredi per successione).

Lo scioglimento della comunione ereditaria in pillole

Come funziona, perché ed in quali casi si effettua lo scioglimento della comunione ereditaria, in linea piuttosto generale.

Quando ci sono più eredi, tutti i beni compresi nel patrimonio ereditario spettano a ciascuno di essi per la propria quota, in modo indiviso.

Fanno eccezione, in presenza di un testamento, i beni lasciati a un determinato soggetto con una disposizione specifica (cioè i beni oggetto di un legato), e i beni per i quali il testatore ha disposto direttamente la divisione.

In mancanza del testamento (oppure se il testamento non dispone circa l'attribuzione dei singoli beni, ma si limita ad attribuire a ciascuno una quota di eredità), si crea una comunione ereditaria tra tutti gli eredi, cioè ciascuno è comproprietario di una quota indivisa su tutti i beni compresi nell'eredità.

Per il denaro, ovviamente, non ci sono problemi, dato che può essere facilmente e rapidamente diviso tra gli eredi. Anche la divisione dei beni mobili non è difficile, se si raggiunge un accordo tra tutti gli eredi.

Il discorso è diverso per i beni immobili, di cui ciascuno si trova intestata una quota indivisa. È possibile, ovviamente, lasciare le cose come stanno, e rimanere comproprietari, per esempio, di tutti gli immobili per la quota di un terzo ciascuno. Questo, però, può creare problemi per l'utilizzo degli immobili, oppure per le decisioni circa la locazione o l'affitto, e a maggior ragione se uno degli eredi vuole vendere e gli altri no.

Normalmente, inoltre, la situazione di comproprietà comporta l'applicazione di maggiori imposte sotto il profilo dell'Imu e delle altre imposte sulla proprietà immobiliare.

È pertanto opportuno arrivare a una divisione degli immobili pervenuti in eredità. Se gli eredi si accordano tra di loro, la divisione è attuata mediante un atto pubblico notarile, nel quale a ciascun erede viene assegnato un immobile, o una porzione di esso facilmente divisibile, se necessario previo frazionamento catastale.

Se le porzioni non risultano esattamente corrispondenti alle quote spettanti di diritto, è possibile prevedere un conguaglio in denaro, versato da chi ha ottenuto di più a chi ha ottenuto di meno.

La divisione gode di un trattamento fiscale agevolato.

È infatti soggetta all'imposta di registro con l'aliquota dell'1% (con un minimo di 200 euro), oltre alle imposte ipotecarie e catastali di 200 euro ciascuna, al bollo (230 euro) e alle imposte di trascrizione e voltura (90 euro).

La legge consente di applicare il meccanismo della cosiddetta "valutazione automatica", quindi l'1% si calcola sul valore catastale degli immobili, se hanno una rendita catastale (per i terreni edificabili e i fabbricati privi di rendita si fa invece riferimento al valore di mercato).

A partire dal 20 settembre 2013, pero', prima di avviare una causa relativa ad una divisione e' necessario dar corso a un procedimento di mediazione, con l’assistenza di un avvocato.

Se la mediazione non riesce, la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento, anche a distanza di molti anni dall'apertura della successione.

La mediazione è obbligatoria prima di intraprendere uno scioglimento di comunione ereditaria

A partire dal 20 settembre 2013, la mediazione è obbligatoria prima di poter intraprendere uno scioglimento di comunione ereditaria.

Come accennato, ciascun coerede, qualsiasi sia la quota che gli spetta, può, in qualsiasi momento, rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni ereditari.

A partire dal 20 settembre 2013, però, prima di avviare una causa relativa ad una divisione è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato.

Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata ugualmente, entro la prima udienza il Giudice può rilevare la “non procedibilità” della causa giudiziale. La “non procedibilità” può essere fatta valere anche dalla controparte (ossia dal c.d. “convenuto”), sia pure entro un preciso termine di decadenza.

Se la mediazione non riesce, la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento, anche a distanza di molti anni dall'apertura della successione, non essendo previsto alcun limite temporale, salvo che il defunto abbia imposto che la divisione non si effettui fino al compimento del diciannovesimo anno d’età del più giovane dei suoi eredi, oppure per un tempo massimo di cinque anni dalla propria morte.

Come funziona lo scioglimento della comunione ereditaria di un bene nel dettaglio

Dopo aver tentato senza successo la mediazione con l’apposito procedimento, il coerede ha diritto a proporre lo scioglimento della comunione ereditaria.

Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all'eredità e, ove ve ne siano, dei creditori opponenti (ossia i creditori di ciascun erede che abbiano manifestato la loro opposizione).

Devono inoltre necessariamente partecipare al giudizio i creditori che abbiano garanzie sui beni della massa ereditaria (come ad esempio, un’ipoteca iscritta su un immobile che apparteneva al defunto) e coloro che abbiano diritti su un bene immobile ereditario (come, ad esempio, l’inquilino che abbia in corso un contratto di locazione ultranovennale su un bene immobile oggetto di divisione).

Il coerede che voglia promuovere un giudizio di divisione deve rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che coincide con l’ultimo domicilio del defunto.

Ciò anche se i beni che ricadono nella comunione si trovano in un luogo diverso.

Se ad esempio, il defunto è morto a Milano, ma i beni che ricadono nella comunione sono alcuni immobili che si trovano a Roma e alcuni beni mobili che si trovano a Brescia, il Tribunale competente è comunque quello di Roma.

Comunque, la domanda di divisione si presenta al Tribunale con un atto di citazione che deve necessariamente essere redatto da un avvocato.

Il processo di divisione davanti al Giudice è strutturato in due fasi:

  • la prima ha per oggetto la verifica del diritto di ciascun coerede a conseguire la propria quota ereditaria;
  • la seconda è volta alla formazione delle porzioni di beni corrispondenti a ciascuna quota e alla loro attribuzione a ciascun coerede.

La prima fase viene sempre gestita esclusivamente dal Giudice.

La seconda fase consiste nella vera e propria scelta dei beni che andranno a comporre le singole quote e si svolge in tre passaggi successivi:

  • definizione della massa da dividere;
  • formazione delle porzioni e attribuzione di ciascun lotto a ciascun coerede.

Questa seconda fase può essere fatta direttamente dal Giudice (divisione giudiziale), oppure può essere delegata dal Giudice a un notaio (divisione giudiziale notarile).

In caso di divisione giudiziale, il Giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, soprattutto per le operazioni di stima dei beni che compongono la massa, di esperti che egli può liberamente nominare.
Una volta definito il progetto di divisione, il Giudice lo deposita in Cancelleria, in modo che tutti i coeredi che partecipano al giudizio possano prenderne visione.

Il Giudice fissa inoltre un’udienza per la discussione del progetto, cui sono invitati a partecipare tutti i coeredi.

Se un coerede non partecipa all'udienza, la mancata partecipazione equivale all'accettazione del progetto divisionale predisposto dal Giudice.

Se all'udienza fissata dal Giudice non sorgono contestazioni, il Giudice approva il progetto di divisione dichiarandolo esecutivo e stabilisce le modalità con cui i lotti verranno attribuiti a ciascun coerede.

Se sorgono contestazioni sul progetto di divisione (come potrebbe essere, ad esempio, la stima di un bene), viene instaurato un vero e proprio giudizio al termine del quale il Giudice modifica il progetto divisionale e decide sulle contestazioni con un’apposita sentenza.

Dopo che eventuali contestazioni sono state risolte e il progetto divisionale è stato dichiarato esecutivo, le singole porzioni possono essere attribuite a ciascun coerede.
Se i coeredi hanno quote tra loro diverse, le porzioni (che quindi avranno valore tra di loro diverso) vengono assegnate direttamente ai coeredi cui spettano. Se, invece, i coeredi concorrono tutti in misura uguale (ad esempio, tre eredi che concorrono ciascuno per un terzo) e non trovano un accordo sulla ripartizione, l’assegnazione di ciascuna porzione avverrà mediante estrazione a sorte.

Occorre soffermarsi, invece, sulla divisione a domanda congiunta.

Quando non vi sono contestazioni particolari, ci si può rivolgere al Tribunale affinché il Giudice nomini un Notaio o un Avvocato al quale affidare le operazioni di divisione.

In questo caso, la divisione viene detta “a domanda congiunta” perché il ricorso è presentato da tutti gli interessati. Se infatti manca la firma di uno degli interessati, il ricorso viene dichiarato inammissibile e la procedura si blocca.

Dopo aver sentito le parti, il professionista incaricato predispone il progetto divisionale oppure dispone la vendita dei beni agevolmente divisibili. Ogni interessato può ricorrere al Giudice entro 30 giorni per opporsi alla vendita dei beni o per contestare il progetto di divisione. Se invece non ci sono opposizioni, il Giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e dà incarico al professionista incaricato di portare a termine la divisione.

Nella divisione giudiziale notarile, infine, il Giudice (a prescindere dalla relativa richiesta delle parti, che può anche non esserci) delega una parte o tutte le operazioni divisionali a un Notaio. In questo caso, il Notaio deve redigere un unico verbale per tutte le operazioni compiute e le parti devono essere sempre tutte presenti alle operazioni.

Se, durante le operazioni condotte dal Notaio, sorgono contestazioni, il Notaio non può risolverle: egli deve fare un apposito verbale e trasmetterlo al Giudice, il quale deciderà dopo aver sentito i coeredi.
Dopo che il Notaio ha redatto il progetto divisionale, lo sottopone all’esame dei coeredi.

Se i coeredi lo accettano all'unanimità, anche effettuando d’accordo tra loro qualche modifica a quello presentato dal notaio, possono verificarsi due ipotesi:

Se gli eredi concorrono in misura diversa (ad esempio, ipotizziamo che vi siano due coeredi, al primo dei quali spettino i 2/3 della massa ereditaria e al secondo 1/3), il Notaio attribuisce direttamente le diverse porzioni ai coeredi cui spettano, in relazione alle loro rispettive quote e la procedura innanzi al Notaio si chiude.

Se invece le quote dei coeredi sono tra loro uguali (ad esempio, ipotizziamo che vi siano due coeredi, ciascuno avente diritto a 1/2 della massa), occorrerà procedere all'attribuzione mediante sorteggio.

In questo caso, il Notaio trasmette al Giudice il progetto divisionale accettato dai coeredi.

Sia in caso di divisione giudiziale che in caso di divisione notarile giudiziale, l’estrazione a sorte di quote tra loro uguali deve essere disposta dal Giudice con un’apposita ordinanza o con sentenza. Il sorteggio avviene in presenza di tutte le parti o dei loro avvocati e può essere delegato a un Notaio.

22 Dicembre 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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4 risposte a “Immobile cointestato in successione e problemi tra gli eredi » Come effettuare lo scioglimento di una comunione ereditaria”

  1. Anonimo ha detto:

    In caso di eredità da parte di un erede del 70% di un immobile, e del successivo 30% da parte di altri eredi, La quota maggioritaria può decidere di vendere la casa?

  2. Anonimo ha detto:

    Morta mia madre abbiamo ereditato un locale commerciale noi 3 figlie e anche mio padre nonostante separazione coniugale e dei beni

    All’insaputa di due figlie ha venduto la sua quota alla terza in forma di nuda proprietà rendendola proprietaria del 53%circa del bene: quest’ultima si oppone alla vendita finché lui è in vita (il padre trattiene per sé la sua quota di affitto del locale).

    Dopo la perizia del CTU assolutamente ridicola rispetto al valore di mercato, è auspicabile che il giudice mandi all’asta l’immobile
    Sono passati cinque anni e non c’è giustizia.

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