Il genitore o il familiare che assiste con continuità un parente o un affine disabile convivente ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio

La legge dispone che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La facoltà di scelta non è limitata al momento di assunzione, potendo anzi essere compiuta, alle condizioni previste, anche in costanza di rapporto, come si evince dalla esplicita tutela dal trasferimento imposto.

Come insegna la giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto di scelta può essere esercitato oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza.

Insomma, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio deve essere inteso nel senso della possibilità di suo esercizio tanto al momento dell'assunzione, quanto in costanza di rapporto; naturalmente, ove possibile, in ragione del bilanciamento di tale diritto di scelta con la valutazione, da parte del datore di lavoro, di compatibilità con le esigenze economiche ed organizzative dell'impresa, nonché sul presupposto dell'esistenza e della vacanza del posto.

Quelli appena indicati sono i contenuti della sentenza 16298/15 della Suprema Corte.

5 Agosto 2015 · Tullio Solinas


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