Scaduti i 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo
Domenica prossima scadono i 40 giorni previsti per poter fare opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice a mio carico. Ora mi chiedo che cosa succede?
Faccio presente che mi sono affidato ad un avvocato che non sembra vedere molte vie di uscita! Il mio debito è con una nota finanziaria ed ammonta a circa ventimila euro più spese.
Sono titolare di un piccolo negozio che non mi da nemmeno da vivere, e la mia auto una piccola panda mi è stata regalata dalla mia compagna pochi mesi fa.
Mi pignoreranno la macchina? Pignoreranno i prodotti in vendita nel mio negozio?
Faccio presente che la casa è sotto ipoteca iscritta dalla banca, con la quale sono gia in grosse difficoltà. Sarei anche disposto a pagare, ma non certo alle condizioni comunicatemi: al massimo potrei corrispondere un 50% del debito subito ed il resto a rate.
La certezza è che siamo di fronte ad un decreto ingiuntivo non opposto (e comunque provvisoriamente esecutivo, come prassi consueta quando a il creditore procedente è una banca).
A questo punto dovrà essere notificato al debitore l'atto di precetto (a meno che non sia stato notificato contestualmente al decreto ingiuntivo!) dopo il quale, decorsi i 10 giorni, potranno essere avviate le azioni esecutive.
Come saranno gestite queste ultime dipende molto dalla politica interna del creditore.
I pignoramenti mobiliari (inclusa l'auto), non sono molto in auge, tuttavia alcune volte vengono intentati, per due motivi:
b) anche in caso di esito negativo hanno un'utilità, in quanto costituiscono valida prova per il creditore di fronte all'amministrazione tributaria per l'eventuale messa a perdita del credito.
Il valore residuale dell'immobile, nel caso in questione, potrebbe non avere la capienza necessaria a soddisfare il creditore in oggetto al termine della procedura esecutiva (decurtate le spese di procedura e specie se dopo più di un incanto), quindi escluderei un'immediata rivalsa immobiliare.
Non è da escludersi invece l'apposizione di un'ulteriore ipoteca giudiziaria oltre a quella volontaria già presente... salvo poi attendere, con pazienza, che il debitore paghi pian piano o che, pagando il mutuo, si venga a creare la capienza residuale necessaria a garantire successo all'azione esecutiva.
Tutte queste decisioni vengono prese dall'ufficio del contenzioso interno alla banca/finanziaria in accordo con il credit manager, dopo aver valutato un insieme di parametri, dettati da esigenze di bilancio, normative fiscali-tributarie (è arrivata Basilea 3), politiche aziendali, e soprattutto valutando la convenienza complessiva di un'opzione rispetto ad un'altra.
Tanto per dirla tutta, le società finanziarie e le banche devono accantonare in un apposito fondo di svalutazione una parte considerevole dei crediti in sofferenza: questo è il motivo per cui vengono spesso accettate transazioni a chiusura dei debiti, di modo che i capitali accantonati possono essere sbloccati e rimessi in circolazione, ergo fatti fruttare, sul mercato.
E' da escludersi comunque, a questo punto e visti gli importi in gioco, la cessione a prezzo vile del credito, per lo meno fin quando non sarà stata intentata almeno un'azione esecutiva.
Il debitore tuttavia ci dà un prezioso elemento: sarebbe disposto a sottoporre al creditore un'opzione transattiva, avendo la possibilità di pagare una congrua parte del debito immediatamente (parla del 50%).
Stante il quadro complessivo, questa è un'ipotesi che potrebbe trovare facile e veloce accoglimento dalla controparte.
A nulla inficia a riguardo il fatto che già siano stati emanati atti giudiziari, una transazione così come descritta potrebbe ancora essere efficacemente proposta, e questa è secondo me la strada da perseguire e sulla quale concentrarsi, senza logorarsi troppo sulla possibile scure dell'azione esecutiva, ancora evitabile.
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