Scaduti i 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo

Domenica prossima scadono i 40 giorni previsti per poter fare opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice a mio carico. Ora mi chiedo che cosa succede?

Faccio presente che mi sono affidato ad un avvocato che non sembra vedere molte vie di uscita! Il mio debito è con una nota finanziaria ed ammonta a circa ventimila euro più spese.

Sono titolare di un piccolo negozio che non mi da nemmeno da vivere, e la mia auto una piccola panda mi è stata regalata dalla mia compagna pochi mesi fa.

Mi pignoreranno la macchina? Pignoreranno i prodotti in vendita nel mio negozio?

Faccio presente che la casa è sotto ipoteca iscritta dalla banca, con la quale sono gia in grosse difficoltà. Sarei anche disposto a pagare, ma non certo alle condizioni comunicatemi: al massimo potrei corrispondere un 50% del debito subito ed il resto a rate.

La certezza è che siamo di fronte ad un decreto ingiuntivo non opposto (e comunque provvisoriamente esecutivo, come prassi consueta quando a il creditore procedente è una banca).

A questo punto dovrà essere notificato al debitore l'atto di precetto (a meno che non sia stato notificato contestualmente al decreto ingiuntivo!) dopo il quale, decorsi i 10 giorni, potranno essere avviate le azioni esecutive.

Come saranno gestite queste ultime dipende molto dalla politica interna del creditore.

I pignoramenti mobiliari (inclusa l'auto), non sono molto in auge, tuttavia alcune volte vengono intentati, per due motivi:

  • a) costituiscono comunque un valido deterrente psicologico per il debitore

    b) anche in caso di esito negativo hanno un'utilità, in quanto costituiscono valida prova per il creditore di fronte all'amministrazione tributaria per l'eventuale messa a perdita del credito.

  • Il valore residuale dell'immobile, nel caso in questione, potrebbe non avere la capienza necessaria a soddisfare il creditore in oggetto al termine della procedura esecutiva (decurtate le spese di procedura e specie se dopo più di un incanto), quindi escluderei un'immediata rivalsa immobiliare.

    Non è da escludersi invece l'apposizione di un'ulteriore ipoteca giudiziaria oltre a quella volontaria già presente... salvo poi attendere, con pazienza, che il debitore paghi pian piano o che, pagando il mutuo, si venga a creare la capienza residuale necessaria a garantire successo all'azione esecutiva.

    Tutte queste decisioni vengono prese dall'ufficio del contenzioso interno alla banca/finanziaria in accordo con il credit manager, dopo aver valutato un insieme di parametri, dettati da esigenze di bilancio, normative fiscali-tributarie (è arrivata Basilea 3), politiche aziendali, e soprattutto valutando la convenienza complessiva di un'opzione rispetto ad un'altra.

    Tanto per dirla tutta, le società finanziarie e le banche devono accantonare in un apposito fondo di svalutazione una parte considerevole dei crediti in sofferenza: questo è il motivo per cui vengono spesso accettate transazioni a chiusura dei debiti, di modo che i capitali accantonati possono essere sbloccati e rimessi in circolazione, ergo fatti fruttare, sul mercato.

    E' da escludersi comunque, a questo punto e visti gli importi in gioco, la cessione a prezzo vile del credito, per lo meno fin quando non sarà stata intentata almeno un'azione esecutiva.

    Il debitore tuttavia ci dà un prezioso elemento: sarebbe disposto a sottoporre al creditore un'opzione transattiva, avendo la possibilità di pagare una congrua parte del debito immediatamente (parla del 50%).

    Stante il quadro complessivo, questa è un'ipotesi che potrebbe trovare facile e veloce accoglimento dalla controparte.

    A nulla inficia a riguardo il fatto che già siano stati emanati atti giudiziari, una transazione così come descritta potrebbe ancora essere efficacemente proposta, e questa è secondo me la strada da perseguire e sulla quale concentrarsi, senza logorarsi troppo sulla possibile scure dell'azione esecutiva, ancora evitabile.

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    3 Dicembre 2010 · Simone di Saintjust