Sanzioni e dati catastali

La legge finanziaria per l’anno 2005 (articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2004, numero 311) ha previsto, a carico degli enti erogatori di energia elettrica, di acqua e di gas, l’obbligo di richiedere i dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l’utenza dichiarati dagli utenti e di comunicare gli stessi all'Agenzia delle Entrate.

L’omessa comunicazione dei dati da parte dell'ente erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da 206 a 5.

164 euro (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 473).

Se la comunicazione contiene dati incompleti o inesatti è prevista la stessa sanzione, ridotta alla metà.

La sanzione non si applica nei casi in cui l’ente erogatore di servizi non abbia ricevuto tali dati; e cioè quando il corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione è impedito dal rifiuto dell'utente o dal mancato o impossibile accatastamento degli immobili.

Nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte dell'utente dei dati catastali l’ente erogatore del servizio ne farà segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente.

All’utente che omette di comunicare i dati catastali all'ente erogatore dei servizi, ovvero li comunica in maniera inesatta, si applica una sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 2.065 (articolo 13, comma 1, lettera c) del DPR 605 del 1973, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge del 30 settembre 2005, numero 203, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 230 del 3 ottobre 2005).

In ogni caso, saranno eseguite anche segnalazioni all'Agenzia del territorio e ai Comuni per la regolarizzazione delle posizioni catastali.

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Come ci informa il gentile lettore Pasquale Di Ferdinando, direttore di Federconsumatori Abruzzo, sono obbligati a comunicare i  dati catastali solo i soggetti che sottoscrivono o hanno modificato il proprio contratto a partire dal 1° aprile 2005, così come previsto nella finanziaria 2005 e ribadito dalla circolare delle agenzie delle entrate numero 44 del 19 ottobre 2005

I dati, tuttavia, devono essere raccolti solo per i soggetti che sottoscrivono (o hanno modificato) il proprio contratto di fornitura dopo il primo di aprile 2005.

Per fare una domanda sulle sanzioni e i dati catastali,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

6 Agosto 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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Una risposta a “Sanzioni e dati catastali”

  1. karalis ha detto:

    LA NOTIZIA E’ CARENTE.
    I DATI DEVONO ESSERE RACCOLTI SOLO PER I SOGGETTI CHE SOTTOSCRIVONO O HANNO MODIFICATO IL PROPRIO CONTRATTO DOPO IL 1 APRILE 2005.
    LA FINANZIARIA 2005 PREVEDE QUESTO COSI’ PURE LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ED IN PARTICOLARE LA CIRCOLARE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE N. 44 DEL 19 OTTOBRE 2005
    DOVE VIENE RIBADITO IL TERMINE DI APPLICAZIONE

    Commento di pasquale di ferdinando | Mercoledì, 17 Settembre 2008

    Grazie per la segnalazione. Non esiti a comunicarci altri errori e/o omissioni.

    Un saluto

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