Sanzioni per la circolazione con veicoli sottoposti a fermo o pignorati o non assicurati/non revisionati » Il quadro normativo completo

Sanzioni per la circolazione con veicoli sottoposti a fermo o pignorati o non assicurati/non revisionati » Il quadro normativo completo

Nell'articolo che segue forniamo il quadro normativo vigente relativo alle sanzioni per la circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo non assicurati o non revisionati.

Nei mesi scorsi vi sono stati chiarimenti ministeriali che hanno riguardato l’ambito della guida illecita di veicoli su cui gravano vincoli, in particolare il pignoramento, e della guida senza l’obbligatoria copertura assicurativa rc.

Con la redazione di questo intervento, dunque, cogliamo l’occasione per riassumere brevemente le conseguenze in caso di circolazione con un veicolo sottoposto a vincolo (come un fermo amministrativo) oppure non assicurato o non revisionato.

Quali sono le sanzioni per la circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Vi spieghiamo quali sono le sanzioni per la circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo è un provvedimento cautelare che rende indisponibile un veicolo ma non lo toglie dalla proprietà del debitore; può essere emesso a fonte di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni fiscali non pagate, da parte di agenti della riscossione.

Al fermo può seguire, se il debito rimane impagato, il pignoramento e la vendita coattiva, e ciò è specificamente previsto come sanzione accessoria nel caso in cui si venga trovati a circolare con un o sottoposto a fermo.

La sanzione pecuniaria è, in questo caso, di 776 euro (massimo 3.111 euro), con -appunto- la confisca del mezzo..

Più precisamente gli organi di polizia compilano il verbale di contestazione relativamente alla sanzione pecuniaria e lo trasmettono all’agente della riscossione che poi provvede a pignorare il veicolo.

Quali sono le sanzioni per la circolazione con un veicolo sottoposto a pignoramento

Vi forniamo informazioni nell'ambito delle sanzioni per la circolazione con un veicolo sottoposto a pignoramento.

Per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi la normativa italiana prevede una procedura particolare, attivata tramite notifica al debitore di un atto di ingiunzione con il quale viene intimato di provvedere alla consegna dei beni pignorati, che vengono indicati con esattezza, entro 10 giorni all’istituto di vendite giudiziarie del territorio di domicilio/residenza del debitore. Ciò unitamente a tutta la documentazione relativa alla proprietà, all’uso dei beni.

Al momento della consegna l’istituto di vendite giudiziarie assume la custodia del bene che fino a quel momento era in capo al debitore.

Se il debitore non provvede è la polizia stradale che può occuparsi della consegna del veicolo all’istituto di vendite giudiziario sia rinvenendolo che, eventualmente, accertandone la circolazione.

Sul punto è intervenuto il Ministero dell’Interno che con una circolare dell’8 Agosto 2016 ha spiegato che il “rinvenimento” non può avvenire andando a cercare il veicolo presso i luoghi frequentati dal debitore (dimora, lavoro), ma solo nell’ambito della normale attività di controllo. In breve, il rinvenimento non può avvenire su iniziativa del creditore con un intervento mirato.

Quindi la polizia stradale che nell’ambito delle proprie attività di controllo verifica la presenza di un vincolo sul veicolo circolante deve, nel caso di pignoramento, confiscare il veicolo -e tutta la documentazione relativa alla proprietà- per poi occuparsi della consegna dello stesso all’istituto di vendite giudiziarie o ad altro deposito autorizzato.

Le sanzioni applicabili, se sul veicolo c’era anche un fermo amministrativo, sono quelle previste per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo già viste. La normativa che ha modificato il codice di procedura civile per il pignoramento non prevede sanzioni specifiche.

Quali sono le sanzioni per la circolazione con un veicolo sprovvisto di copertura rc auto

Vi spieghiamo quali sono le sanzioni per la circolazione con un veicolo sprovvisto di copertura rc auto.

Stante l’obbligo di copertura assicurativa per i veicoli in circolazione (r.c.auto), è risaputo che dal 18/10/2015 non è più obbligatorio esporre o portare con sé il contrassegno di assicurazione perché le informazioni sulla copertura dovrebbero circolare telematicamente, pur se anche da disposizioni ministeriali è bene sempre avere con sé il certificato di assicurazione.

In realtà a seguito di una rilevazione “a distanza” sulla mancata copertura assicurativa ad oggi non esiste una procedura automatica di sanzionamento (perché manca ancora l’omologazione e la funzionalità accertata degli strumenti di rilevazione), ma una procedura che prevede comunque una conferma più diretta, con invio al proprietario del mezzo di un avviso a produrre prova della copertura.

In ogni caso, accertata la mancata copertura, scatta il sequestro del veicolo e una sanzione amministrativa di euro 848 (massimo euro 3.393).

Il pagamento della multa non è sufficiente però a regolarizzarsi e riprendere possesso del veicolo.

Occorre anche attivare una polizza assicurativa e portarla in visione all’ufficio di polizia.

In caso contrario il veicolo resterà sequestrato a tempo indeterminato.

Potrebbe poi intervenire il Prefetto con un’ordinanza che intimi al trasgressore di riattivare la polizza r.c.auto entro un termine; se questa intimazione rimanesse inascoltata potrebbe scattare la confisca del mezzo.

Quali sono le sanzioni per la circolazione con un veicolo non sottoposto a revisione obbligatoria

Ecco quali sono le sanzioni per la circolazione con un veicolo non sottoposto a revisione obbligatoria.

Si ricorda che la revisione obbligatoria dei veicoli scatta al quarto anno successivo dall'immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Se si viene fermati alla guida di un veicolo non revisionato si è soggetto ad una sanzione di 169 euro (massimo 679 euro) e la circolazione viene sospesa fino all'effettuazione della revisione.

Il veicolo quindi è inutilizzabile, lo si può unicamente portare presso un’officina o presso il Dtt (dipartimento trasporti, ex Motorizzazione) al fine di effettuare la revisione.

Se ciò non viene fatto e si continua a circolare senza effettuare ancora la revisione, in caso di accertamento la sanzione che scatta è di 1.957 euro (massimo 7.829 euro) con fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Se si viene fermati in autostrada alla guida di un veicolo non revisionato oltre alla sanzione (sempre di 169 euro) scatta subito il fermo amministrativo del veicolo che può essere cancellato solo dopo la prenotazione dell’intervento di revisione.

3 Ottobre 2016 · Andrea Ricciardi


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2 risposte a “Sanzioni per la circolazione con veicoli sottoposti a fermo o pignorati o non assicurati/non revisionati » Il quadro normativo completo”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho subito uno sfratto e da 7 mensilità di affitto di € 400, quindi € 2800, nell’atto di precetto mi sono stati addebitati € 8.800 di canoni non pagati più interessi, spese di procedura etc etc. Non posseggo niente ed abito in albergo aiutata dal comune a pagare l’affitto della camera. Inoltre al momento sono disoccupata ed ho intestata solo un’auto comprata usata e che mi hanno valutata € 2000/3000, mi serve assolutamente per andare a lavorare nel momento in cui ho un’assunzione. Specifico che sono una cuoca, nei ristoranti si fa il doppio turno e a fine serata non vi sono mezzi pubblici e non riesco a pagare il taxi per tornare in albergo. Inoltre ho anche il contrassegno per disabili avendo scarsa deambulazione. La mia auto può essere pignorata o avere il fermo amministrativo?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il fermo amministrativo è escluso dal momento che il debito non è di natura esattoriale (tributi e contributi). Il pignoramento del veicolo è possibile, indipendentemente dalle esigenze concrete che possa avere il debitore escusso, ma posso assicurarle che nessun creditore sano di mente pignorerebbe un catorcio usato come il suo (non si offenda, anche io posseggo un’automobile come la sua). Non perchè il creditore sia generoso, ma semplicemente perchè dovrebbe lui anticipare i costi della procedura di pignoramento, le spese per la custodia del veicolo rischiando, in sostanza, di non riuscire a venderlo all’asta, oppure di venderlo ad un prezzo vile che non gli consentirebbe nemmeno di recuperare le spese sostenute. Quello che il creditore potrà fare, invece, sicuramente con maggiore efficacia è pignorarle il 20% dello stipendio quando lei troverà un lavoro.

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