Sanzioni Fiscali » Statuto del contribuente – Principio del favor rei

Allentata la morsa sulle sanzioni fiscali. Il giudice potrà applicare d'ufficio al contribuente sanzioni meno salate, anche se entrate in vigore successivamente all'accertamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 1656 del 24 Gennaio 2013, ha sancito che: In tema di sanzioni tributarie, alla abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie subentrato il principio del favor rei nella sua duplice prospettazione; nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole.

Con questa sentenza va quindi ribadita, nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni fiscali, l’operatività del principio del favor rei, ai sensi del quale, non si può essere assoggettati a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile.

In più, si chiarisce anche, è sempre la legge più favorevole al contribuente a dover essere applicata, anche quando la norma in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori prevedano sanzioni di diversa entità.

Sanzioni Fiscali » Statuto del contribuente e principio del favor rei - Il fatto

Nel caso in questione, una banca era stata condannata dai giudici di merito a pagare sanzioni salate per non aver versato acconti in qualità di sostituto d'imposta.

L'istituto di credito aveva proposto il ricorso in Cassazione.

Il caso, esaminato dalla Suprema Corte, riguardava l’individuazione delle sanzioni da applicare.

Così, i giudici di piazza Cavour, hanno accolto il motivo di ricorso con il quale il contribuente (la banca) ha censurato la mancata applicazione delle disposizioni di legge che, in tema di sanzioni, stabilivano un regime più favorevole rispetto alle norme, ormai abrogate, cui aveva fatto riferimento il fisco.

Secondo gli Ermellini, infatti, in tema di sanzioni tributarie, all'abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie è subentrato il principio del favor rei nella sua duplice prospettazione.

Ovvero, in parole povere, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile e, inoltre, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.

Ma c'è di più.

Il giudice può anche decidere per la sanzione meno salata d'ufficio senza un'esplicita richiesta di parte.

Unico limite è quello per cui sul contenzioso concernente tale sanzione non si sia già formato il giudicato.

Infatti, chiarisce ancora la Cassazione, il principio trovi applicazione anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo.

Sanzioni Fiscali » Statuto del contribuente e principio del favor rei - Conclusioni

Insomma il contribuente, cittadino o azienda che sia, va tutelato dalle sanzioni pesanti rese meno gravose dalle riforme legislative.

Il principio del favor rei comporta che la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, abbia portata retroattiva nei giudizi pendenti.

Se la nuova disposizione prevede una sanzione meno grave di quella precedente, sarà applicata anche alla fattispecie anteriore, per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti.

22 Aprile 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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4 risposte a “Sanzioni Fiscali » Statuto del contribuente – Principio del favor rei”

  1. pippo1 ha detto:

    A norma di legge una dichiarazione integrativa può essere presentata entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, se non ci sono verificati accessi o ispezioni. Nel mio caso è arrivato un avviso di esibizione documenti fiscali per controllare il credito effetivo. Tale atto può essere bloccante per una eventuale dichiarazione ointegrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni?
    grazie infinite

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La dichiarazione rettificativa (non integrativa) può essere presentata entro il quarto anno successivo a quello previsto per la presentazione originaria, a condizione che l’ufficio non abbia ancora effettuato verifiche o controlli. La richiesta di esibizione di documentazione fiscale che le è stata notificata, presuppone che l’ufficio abbia già iniziato l’esame della sua dichiarazione dei redditi Unico 2011.

  2. pippo1 ha detto:

    buonasera,
    ho ricevuto un avviso di esibizione documentazione fiscale, in relazione ad una richiesta di rimborso effettuata in unico 2011 per un importo di euor 28. Mi sono accorto che ho erroneamente indicato compensi percepiti e relative ritenute d’acconto per un impoto di 300 euro (ritenute). posso presentare una dichiarazione integrativa eliminando i compensi e le ritenute? quali sanzioni potrebbero essermi addebitate? grazie per l’attenzione

    • Ornella De Bellis ha detto:

      E’ un po’ tardi per la presentazione di una dichiarazione integrativa. Le sarà comminata una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta.

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