Autovelox e sanzioni amministrative: tutto ciò che il trasgressore deve conoscere


Stop ai ricorsi per mancata taratura dei dispositivi autovelox: per la Corte di Cassazione la stessa non è affatto necessaria.

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Tutto ciò che il trasgressore deve conoscere sul famigerato autovelox e su come presentare ricorso per le sanzioni amministrative originate dalle rilevazioni di eccesso di velocità.

L'autovelox: lo strumento del diavolo. Si ragiona spesso sull'efficacia e sulla validità delle multe elevate con questo di questo dispositivo elettronico.

Questi apparecchi di rilevazione, in realtà, sono un vero e proprio business, e rimpinguano notevolmente le casse delle pubbliche amministrazioni locali.

La loro utilizzazione diffusa viene ritenuta, comunque, almeno in via potenziale, conforme alla legge.

Pertanto, nel tempo continueranno ad essere messe a punto apparecchiature sempre piu' sofisticate e di certo si estenderà notevolmente l’ambito territoriale in cui l’autovelox si sostituirà alla contestazione immediata dei verbali.

L’obiettivo di questo articolo, però, è informare sull'argomento, per approfondire al lettore tutto ciò che riguarda gli strumenti di accertamento delle violazioni del codice della strada, come autovelox e tutor, e le opportunità per un ipotetica irregolarità al fine di un ricorso.

Che cos'è un autovelox

L’autovelox è un sistema che consente di determinare la velocità di un’automobile: è basato sull'emissione e ricezione di una coppia di raggi laser paralleli, invisibili e assolutamente innocui, che attraversano la strada perpendicolarmente.

In pratica la misura viene effettuata sullo stesso veicolo per quattro volte, due in entrata, due in uscita, e così si riduce qualsiasi possibilità di errore dovuto, per esempio, alla presenza di più veicoli in marcia parallela.

L’autovelox comprende anche una macchina fotografica completa di dispositivo per la sovraimpressione automatica dei dati dell’infrazione. Si trova all'altezza del rilevatore di velocità, in modo da riprendere la parte posteriore del veicolo trasgressore.

Lo scatto avviene con un ritardo inversamente proporzionale alla velocità del veicolo, in modo che la targa, indipendentemente dalla velocità di marcia, sia sempre ben visibile. Sopra il rilevatore è presente il computer di comando, che è dotato di un analizzatore statistico: fornisce dati relativi al flusso veicolare di una strada e un grafico sulla distribuzione delle velocità per numero di veicoli.

Esistono, inoltre, altri dispositivi simili agli autovelox: i t-red, photored, tutor, telelaser.

La loro funzione, ovvero multare i trasgressori, è la stessa. Il procedimento e le violazioni che attestano, a volte, diverse.

Limiti di velocità e sanzioni sulle strade italiane

Sulle strade del nostro paese, i cosìdetti limiti di velocità, sono svariati e si differenziano a seconda della specie.Molto cambia, infatti, a seconda ci si trovi su autostrade, strade statali, extraurbane, o strade di centri abitati.

Anche le sanzioni amministrative, con relativa decurtazione dei punti patente cambiano.

Dipende, da quanto si è superato limite massimo di velocità consentito in un'area, dall'orario in cui si è commessa l'infrazione, e naturalmente, dalla velocità raggiunta.

Ricordiamo i limiti attuali:

  1. sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.
  2. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo
  3. sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
  4. in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall'articolo 142 del codice della strada) sono:

  1. fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 39 e 159euro;
  2. oltre 10 km/h e fino a 40 km/hin più - sanzione pecuniaria compresa tra 159 e 639 euro e decurtazione di 3 punti patente;
  3. oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 500 e 2000 euro, decurtazione di 6 punti patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
  4. chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 779 e 3.119, con la decurtazione di 10 punti patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

Le velocità si intendono come velocità accertate.

Ad esse si applica una tolleranza di 5 km/h, se inferiori ai 100 km/h e del 5%, se superiori ai 100 km/h.

Ultimamente si è dato il via libera al limite di 150 km/h sulle autostrade, ma non è stato ancora adottato da alcun gestore autostradale.

Tutte le sanzioni sono aumentate di 1/3 se la violazione è commessa tra le ore 22:00 e le 7:00 del mattino.

La Polizia di Stato rende note le strade dove sono operativi giorno per giorno gli strumenti di controllo della velocità, un modo per invitare gli automobilisti a moderare la velocità, rispettando i limiti, per prevenire gli incidenti.

Ogni lunedì e per tutti i giorni della settimana in corso vengono pubblicati regione per regione i tratti di strada sui quali sono collocati gli autovelox mobili della polizia stradale.

Ulteriori servizi di rilevazione della velocità possono comunque essere disposti a livello locale in base a situazioni particolari (ad esempio in prossimità dei cantieri stradali, in concomitanza di servizi straordinari di controllo in determinate località e così via). ).

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate con cartelli o segnali luminosi e ben visibili così come stabilito dall'articolo 142 del Codice della Strada così come modificato dalla Legge 120 del 2010.

Quali sono i dispositivi autovelox utilizzati nelle strade italiane

Gli autovelox possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocità istantanea o media (tutor). Devono essere approvati (omologati) dal Ministero dei trasporti.

I fissi sono solitamente omologati per il funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade. Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo' trovare su qualsiasi strada.

Gli apparecchi di misurazione della velocita' non sono soggetti a taratura periodica in senso tecnico, poiche' la normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa.

Devono pero' essere sottoposti a controlli di funzionalita' con periodicita' precisata dal costruttore nel manuale d'uso. Sia per gli apparecchi fissi che mobili il controllo deve comunque avvenire come minimo con cadenza annuale, da parte del costruttore -se abilitato- o dai centri di taratura.

Sul fatto che non sia necessaria la taratura del singolo apparecchio si e' espressa anche la Cassazione. Fanno fede, e sono sufficienti, le omologazioni del modello-tipo e le verifiche periodiche fatte nei termini previsti dai manuali d'uso.

Per quanto riguarda la carenza di controlli, i malfunzionamenti, i difetti di costruzione degli apparecchi, merita citare alcune altre sentenze di Cassazione, che sanciscono come sia a carico del ricorrente la prova a sostegno (non basta una mera affermazione o ipotesi).

Ne' in tal senso conta la mancata indicazione, sul verbale, di frasi che attestino che la funzionalità del singolo apparecchio sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Esse non sono obbligatorie.

Le omologazioni ministeriali dispongono le modalità d'uso, automatico o manuale, l'obbligo di presidio da parte delle pattuglie, le periodicità di controllo.

I piu' diffusi apparecchi che possono funzionare in modalita' automatica senza la presenza degli agenti, e dunque, senza obbligo di fermo, sono:

  1. VELOMATIC 512
  2. TRAFFIPHOT III:
  3. AUTOVELOX 104/E
  4. AUTOVELOX 104/C-2
  5. AUTOVELOX 105 SE
  6. MULTARADAR S580
  7. CELERITAS
  8. TRAFFIC-OBSERVER LMS-6:
  9. TRAFFISTAR SR 520: decreto omologazione 4 giugno 2008 n.47177
  10. SICVE (tutor): decreto omologazione 4 giugno 2008 n.47177

Proprietà ed utilizzo degli apparecchi autovelox

Di chi deve essere, di proprietà l'autovelox, e da chi deve essere utilizzato? Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale.

Quindi, in via principale, Polizia Stradale della Polizia di Stato, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza, dai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; dai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; dai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale e dai Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonchè convalidare le foto fatte dagli apparecchi.

Per quanto riguarda la titolarità degli apparecchi, invece, alle società private possono essere affidate unicamente attività sussidiarie all'accertamento, quali, per esempio, la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto, la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).

Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.

Gli apparecchi possono anche non essere non di proprietà dell'organo utilizzatore, ma anche presi in locazione o leasing da società i cui contratti prevedono anche la manutenzione, oppure presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.

Alla velocità rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h.

Dove possono essere installati gli autovelox

Quali sono le strade in cui possono essere installati gli autovelox? Gli apparecchi fissi a funzionalità automatica a distanza possono essere installati su autostrade e strade extraurbane principali (rispettivamente tipo A e B).

Per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (tipo C e D) occorre la disposizione del Prefetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove puo' essere possibile l'attività di controllo remoto del traffico.

Sulle strade urbane di quartiere e locali (tipo E ed F) non e' invece consentito l'uso di apparecchi automatici. Su di esse e' possibile solo attivita' di controllo con intervento diretto della polizia (anche attraverso apparecchi a rilevazione manuale).

Ricordiamo che per gli apparecchi a funzionalità automatica a distanza, stante apposita omologazione, non e' obbligatoria la presenza degli agenti e non e' prevista la necessita' di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s..

Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita' automatica. In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un'auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.

Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti, compresi quelli ad uso manuale, possono invece essere usati su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.

Con una differenza. Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonché su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e' necessaria la contestazione immediata ne' che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo.

Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e' ammessa solo se l'apparecchio, direttamente controllato dall'agente di polizia, consente l'accertamento solo dopo che il veicolo e' passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza.

In questi casi il verbale deve richiamare l'art.201 el codice della strada, che prevede questi casi di deroga all'obbligo di fermo, e deve citare le modalità di controllo che legittimano il mancato fermo.

Ricordiamo anche che le pattuglie, così come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate.

In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.

Da ricordare che le strade extraurbane che attraversano un centro abitato diventano, a seconda delle loro caratteristiche e a prescindere da chi ne abbia la proprietà la gestione, urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali.

Nel primo caso gli apparecchi automatici potrebbero essere installati solo dietro autorizzazione del Prefetto. Negli ultimi due casi, invece, non sarebbe possibile alcuna rilevazione automatica.

Segnalazione preventiva dei dispositivi autovelox

Gli autovelox devono essere segnalati preventivamente: il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita' siano preventivametne segnalate e ben visibili.

L’obbligo di visibilita' non si estende agli agenti eventualmente presenti, a meno che ovviamente questi non "facciano parte" della postazione di controllo perche' utilizzano manualmente l'attrezzatura (vedi telelaser).

A seguito della riforma del 2007 il Ministero dei trasporti ha pubblicato un decreto che ha definito le modalità di segnalazione.

In particolare, devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento.

La segnalazione puo' avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Per le postazioni mobili possono essere utilizzate segnalazioni fisse solo se il posizionamento della postazione sia stata pianificata e NON abbia carattere occasionale ma avvenga con una certa sistematicita'.

Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.

Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.

Nessuna norma fissa distanze minime precise tra il segnale e l'apparecchio rilevatore.

Viene solo detto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo, sia in relazione al tipo di strada che alla velocita' locale predominante. La distanza massima e', in ogni caso, 4 km.

Tuttavia il ministero dell'interno ha ribadito che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.

Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.

Tale interpretazione e' stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti, che ha precisato anche che le modalità operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.

Per i telelaser la distanza minima e' quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui l'apparecchiatura effettua il rilevamento (a prescindere da dove sia collocata la strumentazione).

Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e' situata sopra il livello della strada il segnale e' apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.

A parere del Ministero dei trasporti, inoltre, l'indicazione della segnalazione dovrebbe apparire anche sul verbale.

Multa da autovelox: la contestazione deve essere immediata o differita?

Quando la multa da autovelox deve essere contestata immediatamente e quando no: chiarimenti su una questione spinosa.

Norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di più affrancato l'apparecchio autovelox, soprattutto quello omologato per uso automatico, dal generico obbligo di fermo e dalla necessita' di presidio da parte delle pattuglie di polizia.

Prima di tutto e' lo stesso codice della strada ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e' necessaria.

Ad esempio la contestazione immediata non serve quando l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Oppure, quando l'accertamento effettuato con i dispositivi autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche' su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto.

Inoltre, anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e' necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione.

Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.

Nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale, dove deve in qualche modo giustificarsi l'impossibilità, possono essere inserite frasi che si riferiscono all'impossibilita' di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e' successiva al passaggio dello stesso.

Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo' anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all'obbligo di fermo.

In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell'eventuale mancato fermo.

Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e' ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell'avvenuto illecito.

Il fermo del veicolo, inoltre, puo' avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l'infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell'apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l'accertamento.

Multe da autovelox: la diatriba per il termine di 90 giorni per la notifica del verbale

Come noto, a pena di decadenza, il Codice della strada prevede regole ben precise per la notifica del verbale di multa in caso di contestazione immediata o differita dell'infrazione.

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, al proprietario del veicolo quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Se l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria/leasing) sia identificato successivamente, la notifica del verbale può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato al proprietario entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

In particolare, la contestazione immediata può non essere legittimamente effettuata nelle circostanze seguenti:

In pratica, dunque, i 90 giorni utili per la notifica differita del verbale di multa decorrono, normalmente, dalla data dell'infrazione.

In casi particolari, come per esempio laddove l'intestatario abbia trasferito la propria residenza senza fornire agli uffici anagrafici gli estremi del veicolo di proprietà, oppure dichiari di non essere stato alla guida del veicolo al momento dell'infrazione (comunicando i dati del conducente che ha commesso l'infrazione) oppure in caso di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, noleggio o leasing del veicolo, il termine previsto per la notifica del verbale di multa può slittare e decorrere dal momento in cui l'amministrazione è posta in grado di risalire al soggetto destinatario del verbale di multa.

E' evidente che la possibilità di far decorrere il computo dei 90 giorni utili per la notifica del verbale di multa dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere all'identificazione del trasgressore o del proprietario del veicolo può essere ricondotta esclusivamente a quelle fattispecie in cui la responsabilità del ritardo non sia imputabile alla stessa PA. E' escluso dalla norma che il verbale possa essere notificato oltre i 90 giorni previsti dalla data in cui è stata commessa l'infrazione quando il ritardo sia causato da inefficienze o carenze organizzative degli uffici preposti.

Invece, alcune amministrazioni locali hanno inteso, illegittimamente, di poter dilatare il termine per la notifica del verbale di multa, collocando abusivamente la data iniziale per il calcolo dei 90 giorni non già dal momento in cui l'infrazione è accertata dal dispositivo elettronico di rilevamento, bensì da quello in cui l'addetto visiona il fotogramma inerente l'infrazione.

Il Ministro Lupi, in risposta ad una interrogazione sul problema presentata alla Camera dei deputati ha affermato che l’interpretazione estensiva per cui il termine di decorrenza per la notifica del verbale di accertamento di una multa parte non dal momento dell’infrazione, ma dal momento dell’accertamento di un operatore, non può essere considerata legittima e i comuni si devono adattare.

Ed ha poi aggiunto che, laddove dovessero pervenire ulteriori segnalazioni di fattispecie analoghe, il Ministero assumerà le opportune valutazioni in ordine all'eventuale emanazione di una circolare esplicativa finalizzata a favorire l'uniformità del giudizio, delle prefetture e dei giudici di pace, nell'attività di decisione dei ricorsi presentati dai cittadini.

Ha poi concluso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti considera il rispetto del codice della strada come un giusto rispetto di un'educazione al comportamento e al rispetto del codice della strada e anche dell'incolumità degli altri cittadini e non invece un modo improprio per fare entrate.

In effetti, sul punto c'è da rilevare come l'interpretazione estensiva del termine iniziale della notifica di un verbale di accertamento è in palese violazione anche col principio fissato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198/1996, secondo il quale i termini partono dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado» di individuare l’infrazione, e non da quella in cui lo fa materialmente.

Per il consiglio di stato è illegittimo il posizionamento degli autovelox su strade con pochi sinistri

L'autovelox è illegittimo sulle strade sicure, ovvero dove avvengono pochissimi sinistri stradali. Interessante sentenza del Consiglio di Stato.

Basta autovelox a go go e senza alcuna logica se non quella di far cassa. Per la giustizia amministrativa devono essere posti solo sulle strade nelle quali ci sono molti sinistri.

Almeno per quanto riguarda i tratti extraurbani, dove è il prefetto a dover indicare se si deve o meno procedere al rilevamento elettronico della velocità.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza 4321/14.

A parere dei Giudici di Palazzo Spada, non devono essere elevati più verbali di multa con l'autovelox sulle strade con pochi sinistri, anche se è difficile fermarsi: il decreto del prefetto che in base al tasso d’incidentalità ordina la rimozione della postazione risulta legittimo.

In parole povere, il Prefetto può autorizzare il posizionamento degli autovelox senza pattuglia, e quindi senza obbligo di contestazione immediata, solo in zone dove davvero serve come forte deterrente per far correre di meno gli automobilisti. Restano esenti le strade dove non si è mai registrato un incidente.

Quando il verbale non indica se l'autovelox è fisso o mobile la multa è nulla

Nella fattispecie di sanzione amministrativa per eccesso di velocita' rilevato con dispositivi elettronici autovelox, l’agente accertatore deve attestare sul verbale di contestazione se la postazione di controllo è temporanea o permanente. In caso contrario, la multa è nulla.

La pubblica amministrazione proprietaria della strada, infatti, è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox”dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.

A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all'interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l’efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell'atto di accertamento.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 5997/14.

Dunque, in tema di multe elevate da apparecchi autovelox, è illegittimo il verbale che non indica la tipologia mobile o temporanea della postazione di controllo della velocità.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza in esame.

A parere degli Ermellini, in particolare, la segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici autovelox per il rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale.

E per gli stessi principi è necessario che gli accertatori specifichino nel verbale di multa anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.

Altrimenti, la multa è illegittima.

La multa elevate da vecchi autovelox sono illegittime

Il Ministero dei Trasporti chiarisce che gli apparecchi per il rilevamento della velocità, gli autovelox, che sono diventati obsoleti devono essere rottamati: nulle, quindi, tutte le multe elevate con questi strumenti.

La municipale, la polizia stradale o chi per loro, non può utilizzare i vecchi mezzi autovelox con licenza revocata e, in ogni caso, dopo 20 anni dalla loro approvazione, i sistemi elettronici per il controllo della velocità non possono più essere commercializzati, a meno che non intervenga una proroga dal Ministero dei Trasporti. Pertanto, se l’autovelox è da rottamare, tutte le multe elevate con quel dispositivo sono automaticamente nulle.

Sono queste le disposizioni dettate dalla circolare del Ministero dei Trasporti, protocollo 300/a/9363/13/144/5/20/5, del 13 dicembre 2013

Come noto, uno dei motivi più frequenti fatti valere dagli automobilisti nei ricorsi contro le multe elevate da dispositivi elettronici, appunto, è la corretta funzionalità dell'autovelox.

Ma capita, spesso, che la Cassazione rifiuti le contestazioni sollevate dai cittadini, precisando che non esiste alcun obbligo di taratura annuale degli autovelox.

Ora però il Ministero ha chiarito quando un autovelox debba essere rottamato.

Innanzitutto gli apparecchi, per essere utilizzati, devono essere conformi al modello preventivamente approvato dal ministero dei trasporti. Tale conformità va certificata dallo stesso Ministero, con l’omologazione. La mancata certificazione dell'apparecchio comporta, come accennato, l'illegittima delle multe.

Inoltre, dal 1° giugno 1998 non possono più essere utilizzati i dispositivi approvati prima del 1° gennaio 1981, salvo eventuale proroga da rilasciare per ciascun singolo dispositivo, previa nuova omologazione.

In pratica, se non è intervenuta un nuova licenza, questi vecchi apparecchi non possono più scattare foto e servire per sanzionare i conducenti. Né possono essere più commercializzati e utilizzati.

Pertanto, nel caso in cui sia stata elevata una multa con uno di questi vecchi apparecchi, l’automobilista potrebbe eccepire la mancata proroga, scaricando così sull'amministrazione l’onere di dimostrare il contrario.

Per tutti i dispositivi più recenti, omologati dopo il 1° gennaio 1981, attenzione al decorso dei 20 anni. Specifica infatti il ministero che dopo la scadenza della licenza, i dispositivi non possono più essere commercializzati, ma solo utilizzati dagli organi di polizia, salvo revoca dell'approvazione.

Per tutti gli altri sistemi occorre verificare attentamente i singoli decreti di approvazione.

Per esempio, conclude la circolare, il sistema autovelox, modello 104/C2 richiede una verifica periodica annuale a prescindere dall'impiego automatico o manuale dello strumento.'

La società appaltatrice privata che noleggia il tutor o l'autovelox non può fare la cresta sulle contravvenzioni a pena di nullità della multa

La compagnia appaltatrice privata che noleggia il tutor al Comune non può guadagnare anche una maggiorazione in proporzione ai verbali elevati per le infrazioni stradali, ossia in percentuale.

Al contrario, deve incassare solo un canone fisso per la fornitura dell'apparecchiatura: la conseguenza in caso di violazione di questa disciplina è che le multe per eccesso di velocita' elevate con questo sistema devono essere annullate.

La normativa, in questo ambito, prevede solo la possibilità di compensi a canone fisso per la società fornitrice dei misuratori elettronici della velocità. E' quindi impossibile contemplare, nel contratto, qualsiasi forma di surplus parametrato al numero di infrazioni elevate.

Infatti, una circolare del Ministero degli Interni, ha chiarito che agli enti locali e' consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo numero 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, numero 250. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Nondimeno, questo principio è stato stabilito, del giudice di pace di Pavia, con le pronuncie 832/13 e 807/13. Nei casi in questione, in particolare sono state accolte le opposizioni alle sanzioni amministrative degli automobilisti sanzionati e annullati i verbali della polizia locale.

Il contratto sottoscritto con la ditta noleggiatrice del tutor parla chiaro: le clausole contenute, infatti, stabiliscono che più incassa l’amministrazione con gli accertamenti delle infrazioni rilevate dalla strumentazione elettronica, più elevata diventa la rimuneratività per la società appaltatrice.

Ma ciò, come rilevato dai giudici onorari, non è legittimo poiché la legge indicata peraltro come sottolineato dalla circolare interpretativa del Ministero, impone la locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso.

Pertanto, qualunque sia la forma prevista in contratto di remunerazione che comporti un surplus o una maggiorazione in favore della società fornitrice degli strumenti, anche se non esplicitamente a percentuale, ma sotto camuffate forme, il cittadino va sempre tutelato e, pertanto, le multe vanno annullate. Con conseguente obbligo di restituire anche i punti della patente già sottratti.

I dispositivi autovelox devono essere di proprietà degli Enti locali per consentire la validità della multa

Non deve esserci comodato gratuito per l'autovelox e gli altri controllori elettronici del traffico. Questi devono essere di proprietà degli Enti locali e non possono essere loro prestati gratuitamente dai privati.

Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con il parere numero 5887 del 22 ottobre 2012.

La questione della disponibilità da parte degli enti locali degli strumenti automatici per il controllo del traffico è stata valutata con attenzione durante l'iter di approvazione dell'ultima importante riforma del codice stradale, la legge numero 120 del 2010, entrata in vigore il 13 agosto 2010.

In particolare, con questa disposizione, è stato stabilito chiaramente all'articolo 61 che per evitare abusi e ingerenze da parte di privati gli strumenti autovelox e similari in dotazione alla polizia locale devono essere di proprietà di comuni e provincie oppure in locazione finanziaria o a noleggio con canone fisso.

A parte l'esclusione espressa dalla vicenda dei sistemi per il controllo elettronico degli accessi ai centri storici la questione del comodato gratuito non viene proprio trattata.

Per questo motivo il ministero dei trasporti ha specificato che non sono regolari contratti di prova della strumentazione con corrispettivo pari a zero.

Non è pertanto ammesso il comodato.

Infatti il “noleggio a costo zero”, nel nostro ordinamento, è un comodato.

In parole povere, non è consentito agli agenti accertatori contestare agli automobilisti le infrazioni del codice della strada attraverso dotazione elettronica acquisita in comodato gratuito.

Perciò, nel caso di un verbale di multa da autovelox, sarebbe buona norma, da parte del trasgressore, controllare sempre la proprietà degli apparecchi. In caso di comodato gratuito del dispositivo, la sanzione è nulla.

Risponde di truffa la società privata che occulta volontariamente l'autovelox

Risponde di truffa la società fornitrice di autovelox che ne occulta il posizionamento. Inoltre è ritenuto legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la regolarità della stessa.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013, ha sancito che può essere perseguita per truffa la società che fornisce e ed esegue il posizionamento dell'autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti. Pertanto, è legittimo il sequestro, nonostante la «regolarità» dell'apparecchiatura.

La Suprema Corte ha in particolare sottolineato che un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto infondato il ricorso di un ventiseienne contro la decisione del Tribunale del riesame di Cosenza che respingeva l’istanza di dissequestro e la restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo giusto decreto del Gip.

Anche la seconda sezione penale ha ritenuto il ricorrente colpevole del reato di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti che, nonostante fossero regolari, erano posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti (in autovetture e pc, all'interno di esse).

Secondo gli Ermellini, in tal senso, un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito.

Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Alla luce di questa cristallina decisione che riflette in maniera evidente il sentire comune, è ora di dire basta con autovetture civetta e macchinette occultate per “far cassa” che poco hanno a che fare con la sicurezza stradale.

La privacy del trasgressore nelle multe da autovelox deve essere tutelata

Per le multe effettuate con dispositivi elettronici non deve assolutamente comparire nessun estraneo, oltre al trasgressore, sulla foto scattata dall'autovelox per elevare una multa.

Il codice della privacy, vieta di riportare immagini scattate da autovelox di soggetti non coinvolti nella documentazione fotografica comprovante violazioni in materia di multe per infrazioni del codice della strada.

È questo, quanto stabilito dal Garante con il provvedimento numero 408 del 13 dicembre 2012.

Nel caso analizzato, un automobilista aveva subito, esattamente come il suo amico, una contravvenzione tramite autovelox per aver superato i limiti di velocità, dopodichè, ricevute le foto dell'infrazione, aveva notato che nelle stesse appariva un’altra vettura, che però era estranea alla contravvenzione.

Si notavano chiaramente conducente e passeggeri, nonché era visibile addirittura il numero di targa.

Quindi potevano essere identificati.

Il Garante della Privacy, ha ribadito che nella trasmissione delle foto non devono essere visualizzabili terzi estranei al procedimento amministrativo, dichiarando così, che: le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'articolo 383 [del dpr 16 dicembre 1992, numero 495] il tipo di veicolo, il giorno, l’ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada).

Comunque, la questione si era posta già qualche tempo fa, quando, le foto dell'autovelox venivano inviate direttamente a casa del trasgressore.

Molte volte, era capitato che a causa di queste si veniva sorpresi dai coniugi con partner segreti a bordo dell'auto.

Dopo numerose segnalazioni, proteste e ricorsi all'Autorità per la tutela della privacy, da parte di automobilisti che, a ragione, vedevano violata la propria privacy, è stato stabilito che le foto prese con autovelox devono essere ritirate personalmente dal proprietario del veicolo presso gli organi di polizia che hanno elevato la contravvenzione.

La multa è illegittima quando l'autovelox non è omologato

Molto di sovente accade che le apparecchiature per il rilevamento automatico dell'infrazione, come autovelox e T-Red, si trovano al centro di veri e propri scandali ed inchieste penali.

Tuttavia, è bene sapere che la multa basata per infrazione rilevata da un autovelox o da un T-red è illegittima, e dunque nulla, solo quando è stato accertato che il particolare tipo di dispositivo coinvolto non è idoneo sotto il profilo tecnico o è privo di omologazione. O, ancora, quanto il dispositivo sia stato utilizzato per perpetrare un reato di falso, truffa e/o abuso d’ufficio.

Per esser chiari, se la fornitura è avvenuta a seguito di una gara d’appalto viziata da corruzione accertata, ma l'autovelox o il t-red risultano omologati ed idonei al rilevamento dell'infrazione, la multa è pienamente legittima.

Non esiste una norma di legge che preveda la taratura degli apparecchi autovelox

Stop ai ricorsi per mancata taratura dei dispositivi autovelox: per la Corte di Cassazione la stessa non è affatto necessaria.

Con un'importante pronuncia, la Cassazione ha affermato che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della legge 273 del 1991, in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia della metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada.

Inoltre nessuna norma prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 Cost.

D'altra parte, l’obbligo di taratura non è previsto dall'articolo 142, comma 6 e 6 bis del codice della strada il quale si limita a prescrivere, ai fini della validità della sanzione amministrativa, la sola omologazione dell'autovelox e ne raccomanda la segnalazione preventiva.

Un bel problema, questa pronuncia, per i tanti automobilisti indisciplinati (che scambiano, spesso, strade ed autostrade con l'autodromo di Monza) e per i loro avvocati che hanno presentato ricorsi contro le multe dell'autovelox fondati sulla sola eccezione della mancata taratura dell'apparecchio. Per i giudici di piazza Cavour si tratta di questioni pretestuose, e certamente non si può che essere d'accordo.

Qualche dritta per il ricorso in caso da multe elevate con autovelox

Per difenderti al meglio contro le multe da AUTOVELOX, hai bisogno di conoscere:

Dunque:

  1. Per prima cosa controllare bene tutti i dati riportati sul verbale che deve contenere tutti i seguenti elementi: la data dell'infrazione, l’ora, il luogo dell'infrazione con l’indicazione del Prefetto competente ed il Giudice di Pace competente per territorio, il nome chiaramente identificabile dell'accertatore ed il comando a cui lo stesso appartiene ( es: Polizia Municipale di….- Polizia stradale di…. etc.);
  2. Sul verbale deve essere chiaramente indicato l’articolo di legge non rispettato e deve essere presente una dettagliata descrizione del comportamento posto in essere dal conducente dell'auto fotografata con Autovelox o Telelaser. Sul verbale deve anche essere indicata la direzione di marcia del veicolo indicato. Le foto non vengono inviate a casa unitamente al verbale per questione di Privacy;
  3. Cosa molto importante è che venga indicato che agli atti del comando accertatore sia presente la foto visionabile dell'infrazione contestata. E’ sempre bene recarsi a visionare la foto in quanto sulla stessa deve apparire sempre un solo veicolo; a volte compaiono 2 veicoli nel fotogramma e se essi non sono troppo distanti tra loro e le targhe risultano entrambe chiaramente leggibili…la foto deve essere annullata e di conseguenza l’infrazione in quanto non è assolutamente certo quale sia il veicolo che abbia fatto scattare la rilevazione;
  4. Altra cosa importante è la presenza dell'indicazione sul verbale del tipo di Autovelox o Telelaser utilizzati per la rilevazione, la relativa matricola, e l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, della quale deve essere sempre essere controllata la reale corrispondenza;
  5. Una cosa necessaria che deve essere indicata sul verbale è il Decreto de Prefetto competente dove sono indicate le strade sulle quali può essere effettuata la rilevazione della velocità sui veicoli circolanti, senza procedere al fermo dei veicoli stessi per mancanza di spazi idonei per poterlo fare senza creare pericolo per la circolazione;
  6. Accertatevi inoltre che la notifica sia stata effettuata entro 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione; fa fede la data in cui l’organo accertatore ha consegnato il verbale all'ufficio postale per la spedizione, e non la data in cui si riceve il verbale a casa;
  7. A questo punto se almeno una delle cose descritte sopra risulta assente o incompleta si puo provare a fare ricorso con buone probabilità di vincerlo. E’ bene ricordare che il Ricorso puo essere presentato al Prefetto competente o al Giudice di Pace di zona. Nel primo caso solitamente la decisione del Prefetto arriva dopo i 60 giorni di tempo per il pagamento, quindi se il ricorso viene respinto ci si trova a dover pagare il doppio della somma iniziale del verbale;
  8. Nel caso invece del ricorso - più precisamente dell'opposizione - presentato al Giudice di Pace, i 60 giorni per il pagamento della sanzione amministrativa vengono comunque interrotti e l’eventuale rigetto del ricorso non comporta il raddoppio della sanzione iniziale;
  9. In conclusione è sempre bene leggere attentamnte il verbale e nel caso si abbia la possibilità di fare ricorso, presentarlo sempre al Giudice di Pace competente per i motivi sopra indicati;
  10. Il consiglio finale?….Andate piano e non esagerate con l’acceleratore…e tentate sempre di rispettare i limiti….ne va della vostra sicurezza!

3 Ottobre 2024 · Giuseppe Pennuto


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