Saldo stralcio dopo segnalazione centrale rischi banca d’italia

Centrale rischi e saldo stralcio

Ho una segnalazione presso la Centrale Rischi Banca d'Italia (non CRIF).

Vorrei cortesemente sapere se, dopo aver definito un accordo a saldo stralcio, per una cifra inferiore al dovuto, con la finanziaria creditrice, il fatto che il credito passi da "SOFFERENZA" a "SOFFERENZA-CREDITI PASSATI A PERDITA" per la parte non saldata (come da Circolare 139 della BI - Istruzioni per gli Intermediari).

E' un evento inevitabile oppure se, nell'accordo transattivo è possibile richiedere che la segnalazione venga semplicemente cancellata/interrotta/rettificata senza che sia passata a perdita.

Accordo a saldo stralcio con intermediario finanziario

Una cosa è trattare con una società di recupero crediti non sottoposta a vigilanza da Bankitalia ed altra cosa è sottoscrivere un accordo transattivo con un intermediario finanziario.

A parte l'aspetto fiscale, superabile con un aggravio dell'importo già concordato a saldo stralcio, che tenga conto della mancata deducibilità fiscale della perdita, non sarebbe possibile operare in tal senso perchè l'implementazione di artifici contabili comporterebbe grossi rischi per la finanziaria.

Dovrebbe risultare, infatti, piena rispondenza fra la cifra da lei versata e l'importo totale del credito segnalato a suo tempo in sofferenza, aumentato degli interessi di mora e delle spese di recupero.

In difetto, in seguito ad attività ispettiva di Bankitalia, verrebbero irrogate pesanti sanzioni all'intermediario, non esclusa la radiazione dall'albo. Volendo anche escludere sospetti su sempre possibili operazioni finalizzate al riciclaggio, basta la sola finalità di manipolazione delle informazioni su cui fonda la funzione della CR Bankitalia.

26 Novembre 2012 · Marzia Ciunfrini




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2 risposte a “Saldo stralcio dopo segnalazione centrale rischi banca d’italia”

  1. Anonimo ha detto:

    Sono stato segnalato in Centrale Rischi da un Istituto di Credito in qualità di fideiussore per un debito contratto da una SRL, poi fallita, della quale ero stato socio per qualche tempo.

    Sono in fase di stipula di una accordo transattivo a saldo e stralcio per liberare la mia posizione. Con l’accordo vorrei ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza in CR senza perdite a mio carico ( immagino che la banca potrebbe passare a perdita il residuo solo a carico della società).

    La banca può accordarmi questa richiesta?

    • L’attuale creditore deve esplicitamente dichiarare, nella quietanza liberatoria, di rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236 del codice civile, al credito residuo (alla differenza, cioè, fra quanto originariamente da lei dovuto e quanto da lei effettivamente versato).

      Inoltre, la cancellazione della sua posizione in CR potrà essere chiesta solo dopo tre anni dalla data di regolarizzazione transattiva della posizione debitoria (in pratica dalla data della quietanza liberatoria) o, automaticamente, dopo tre anni dall’eventuale segnalazione dell’attuale creditore.

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