Accordo a saldo stralcio - La segnalazione in Centrale Rischi va limitata al solo importo non recuperato
Le disposizioni, di natura amministrativa, dettate dal Bankitalia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in Centrale Rischi (CR) prevedono che il creditore, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione. Specifica, infatti, la circolare numero 139 dell'11 febbraio 1991 (14° aggiornamento) al secondo capitolo, paragrafo 5.5, che devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato ...
Accordo transattivo a saldo stralcio - Illegittima la segnalazione in Centrale rischi per un debito rinunciato
Com'è noto, le disposizioni che regolano le modalità e i presupposti delle segnalazioni nelle Centrali Rischi, pubbliche e private, prevedono che il creditore (banca, finanziaria e società di recupero crediti) anche quando addiviene ad una definizione transattiva, sia sempre tenuto a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato. Infatti, devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che il creditore ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero e le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi ...
Segnalazione in centrale rischi da parte dell'istituto di credito » Ecco quando è illecita
Quando il cliente di un istituto di credito è insolvente, la banca ha l'obbligo di segnalarlo alla Centrale rischi. Ma a volte la segnalazione può essere illecita. Infatti, c'è una procedura da rispettare. Prima della messa a sofferenza, l'istituto di credito deve necessariamente fare una valutazione complessiva del cliente e una comunicazione scritta con raccomandata. Solo successivamente sarà possibile iscrivere il correntista moroso alla Centrale rischi. L'appostazione a sofferenza La segnalazione del correntista in Centrale Rischi, a causa d'insolvenza, non può avvenire immediatamente dopo un semplice ritardo di pagamento del debito. Al contrario la cosiddetta appostazione a sofferenza che in ...
Sono stato segnalato in Centrale Rischi da un Istituto di Credito in qualità di fideiussore per un debito contratto da una SRL, poi fallita, della quale ero stato socio per qualche tempo.
Sono in fase di stipula di una accordo transattivo a saldo e stralcio per liberare la mia posizione. Con l’accordo vorrei ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza in CR senza perdite a mio carico ( immagino che la banca potrebbe passare a perdita il residuo solo a carico della società).
La banca può accordarmi questa richiesta?
L’attuale creditore deve esplicitamente dichiarare, nella quietanza liberatoria, di rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236 del codice civile, al credito residuo (alla differenza, cioè, fra quanto originariamente da lei dovuto e quanto da lei effettivamente versato).
Inoltre, la cancellazione della sua posizione in CR potrà essere chiesta solo dopo tre anni dalla data di regolarizzazione transattiva della posizione debitoria (in pratica dalla data della quietanza liberatoria) o, automaticamente, dopo tre anni dall’eventuale segnalazione dell’attuale creditore.