S.r.l. » Le nuove disposizioni – Cosa rimane dopo il decreto del lavoro


Con l'ultimo decreto sul Lavoro, sono state abrogate le Srl a a capitale ridotto. Ora non restano che tre tipi di Srl: la Srl ordinaria, la Srl ordinaria con capitale sotto i 10 mila euro e la Srl sempilficata, che, però, hanno subito delle modifiche.

srl » Le nuove disposizioni - Modifiche della Srls ed Abrogazione della Srlcr

Il nuovo Decreto Lavoro (decreto legge 76/13) ha modificato la disciplina delle Srl semplificate, consentendone la costituzione anche a persone con più di 35 anni.

Vengono abrogate le Srl a capitale ridotto.

Il Decreto Legge 76/2013 Decreto Lavoro, legato ai nuovi interventi per la promozione dell'occupazione giovanile, entrato in vigore lo scorso 28 giugno, si è occupato anche di novellare la disciplina riguardanti il regime delle srl semplificata.

In particolare:

  • è stato eliminato il limite dei 35 anni di età per i soci ai fini della costituzione di una srl semplificata;
  • è stato rimosso il divieto di cessione delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni;
  • è stato previsto che gli amministratori possano essere scelti anche tra soggetti non soci.

Il medesimo Decreto Legge ha eliminato la figura della srl a capitale ridotto (mediante abrogazione dei primi quattro commi dell'articolo 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, numero 83 convertito in Legge 7 agosto 2012, numero 134).

Con l’introduzione delle nuove modifiche, infatti le società a capitale ridotto non hanno più ragione di esistere, essendo caratterizzate dagli stessi requisiti delle Srl semplificate, ma con la differenza che avrebbero potuto costituirle anche persone over 35. Con la conseguenza che, attualmente, sembra esistere un unico tipo di Srl con capitale 1 euro.

Pertanto, non possono più essere costituite srla capitale ridotto e quelle eventualmente già iscritte presso il registro delle imprese saranno qualificate ad ogni effetto di legge come srl semplificate.

srl » Le nuove disposizioni - Srl ordinaria

Quanto alla Srl ordinaria viene previsto che:

  • il capitale sociale possa essere anche inferiore a 10.000 euro (ma debba comunque essere superiore a 1 euro). In tal caso i conferimenti devono essere fatti in denaro (non sono pertanto ammessi quelli in natura) e devono essere effettuati per intero all'atto della costituzione della società;
  • il versamento dei centesimi (prassi dunque consentita quando il capitale sia pari o superiore a 10.000 euro) vada fatto non più in banca, ma nelle mani degli amministratori.

srl » Le nuove disposizioni - Soluzioni disponibili

A fronte di queste novità, si potrà disporre, d’ora innanzi delle seguenti tre soluzioni:

  1. una Srl ordinaria (cioè non semplificata né a capitale ridotto) che, rispetto al passato, avrà l’unica novità dei centesimi non più versati in banca;
  2. una Srl con il capitale sotto i 10.000 euro, ma non semplificata (e quindi con statuto a piacimento e costi di costituzione “normali”) con conferimenti interamente in denaro e versati per intero fin dall'atto della costituzione;
  3. una Srls (con capitale sotto i 10.000 euro) a statuto standard e con costi di costituzione ridotti.

11 Settembre 2013 · Giorgio Valli


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