Ruolo, estratto di ruolo e notifica della cartella esattoriale – Impariamo a conoscere gli aspetti peculiari che caratterizzano atti e procedure nel sistema di riscossione coattiva esattoriale

Ruolo

Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo (disciplinata dall'articolo 49 del DPR 602/1973), il diritto di procedere all'esecuzione dell'agente della riscossione si fonda su un peculiare e caratterizzante titolo esecutivo, rappresentato dal ruolo.

Il ruolo non è altro che l'elenco dei debitori predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'agente della riscossione, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito, per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza necessità di alcuna comunicazione o notifica al debitore.

Estratto di ruolo

L'estratto di ruolo costituisce, invece, la riproduzione del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo, un documento che, (si veda articolo 25 DPR 602/1973), riporta i dati relativi al contribuente, alla natura ed importo delle pretese iscritte a ruolo, nonché la descrizione, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l’ente creditore.

L'estratto di ruolo, corredato della dichiarazione di conformità all'originale resa dall'agente della riscossione, integra idonea prova del credito.

Notifica della cartella esattoriale o di pagamento

La cartella esattoriale o di pagamento, infine, non è altro che la stampa dell'estratto di ruolo in unico originale, notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca l'indicazione degli elementi identificativi della pretesa risultanti dall'estratto di ruolo.

Nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, la notifica della cartella di pagamento assolve, in ambito esattoriale, le funzioni che nella espropriazione forzata ordinaria, in ambito civilistico, sono svolte dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.

Va qui ricordato che il titolo esecutivo altro non è che il documento attestante il diritto del creditore, in base al quale è possibile iniziare l'esecuzione forzata e che titoli esecutivi più comuni sono le sentenze, le scritture private autenticate (relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli assegni non pagati. Mentre il codice di procedura civile definisce il precetto come l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e ricorda che il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l'esecuzione.

Ne discende (articolo 25 DPR 602/1973) che la cartella esattoriale o di pagamento si risolve nell'intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo.

Anche in ambito esattoriale (sistema di riscossione mediante ruolo), l'intimazione risponde ad una duplice ratio: per un verso, offrire all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo esecutivo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento; ancora, consentire, in via preventiva rispetto all'espropriazione, l'eventuale ricorso, da parte del debitore, ai rimedi di opposizione (ex articolo 615 o 617 del codice di procedura civile), finalizzati ad inibire l'azione esecutiva.

Notifica della cartella esattoriale e pignoramento

La notifica della cartella esattoriale, o di pagamento, configura, l'attività che deve precedere necessariamente il pignoramento eseguito (in una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale) dall'agente della riscossione. In particolare (articolo 50 DPR 602/1973), il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. La cartella esattoriale o di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile nel pignoramento da parte dell’agente della riscossione.

Tuttavia, in tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notifica di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notifica' della cartella di pagamento). In altre parole, il debitore sottoposto ad azione esecutiva non può opporre l'omessa notifica della cartella esattoriale, o di pagamento, avverso l’intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura di espropriazione ordinaria avviata da altri.

Quelli esposti in questo articolo sono, in sintesi, i principi di diritto enunciati, dai giudici della Corte di cassazione, nella sentenza 3012/2018.

20 Febbraio 2018 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!