Rottamazione delle cartelle esattoriali o definizione agevolata

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Rottamazione delle cartelle esattoriali o definizione agevolata

La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Dovrà quindi attivarsi, entro il 28 febbraio 2014, per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata.

Si avrà, così, la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

Cartelle esattoriali a cui non si applica la definizione agevolata

Rientrano nell'agevolazione le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.

Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

Riepilogando, dunque, sarà possibile fruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:

  1. Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
  2. Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
  3. Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Per contro, non sarà possibile avvalersi della rottamazione per:

  1. somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  2. somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
  3. tributi locali non riscossi da Equitalia;
  4. richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali.

Come funziona la rottamazione delle cartelle esattoriali

La definizione agevolata ( rottamazione) riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

Come capire se la cartella esattoriale può essere rottamata

Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

La definizione agevolata - perchè conviene

Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.

Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.

In pratica, rottamando una cartella esattoriale, si risparmiano:

  1. gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  2. il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate.

Si pagheranno, comunque, invece:

  1. il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
  2. l'aggio di riscossione;
  3. le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

L'ultima chiamata per la rottamazione è il 28 febbraio 2014

La scadenza: chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.

Dove e come pagare per la definizione agevolata delle cartelle

È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

La rottamazione conviene anche se si hanno crediti con la PA - una bella trovata, molto vicina all'estorsione

Verranno direttamente contattati da Equitalia, invece, i soggetti che vantano crediti con la PA per la fornitura di beni e servizi, ma che hanno anche cartelle esattoriali da pagare. Perché? In base alla legge (articolo 48-bis, dpr 602/1973) la PA debitrice, comunque, prima di effettuare il pagamento dei beni e dei servizi che le sono stati forniti, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro. Ed allora, potrebbe risultare conveniente per il cittadino saldare, con la rottamazione, i propri debiti verso la PA, prima di tentare la strada della compensazione. Il premio? La PA debitrice potrà così procedere al pagamento dei beni e dei servizi che le sono stati forniti, nei tempi previsti, senza ritardi dovuti ai tempi tecnici legati alle operazioni di compensazione. Il rischio? Quello classico. Il fornitore di beni e servizi rottamerà le proprie cartelle esattoriali ma potrebbe non ricevere il corrispettivo per i beni e i servizi già forniti alla PA. Come si dice a Napoli, "Cornuti e mazziati ..."

23 Gennaio 2014 · Simone di Saintjust


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