Accesso ad internet – da giugno 2017 il cliente avrà diritto al rimborso se la velocità effettiva di navigazione risulterà inferiore a quella pubblicizzata dal provider
A partire dal giugno 2017, saranno vietate le tariffe roaming nell’Unione Europea (e nei Paesi dello Spazio economico Europeo – SEE) per le chiamate, per l’invio di messaggi di testo e per l’utilizzo di internet tramite dispositivi mobili.
Intanto, a partire dal 30 aprile 2016, le maggiorazioni del roaming per le chiamate effettuate non dovranno superare:
- 5 centesimi di euro al minuto per le chiamate vocali
- 2 centesimi di euro per ogni messaggio di testo (SMS)
- 5 centesimi per ogni MB di navigazione su internet.
Il tetto per i costi delle chiamate ricevute sarà deciso entro la fine del 2015 e ci si aspetta che tali costi siano considerevolmente più bassi rispetto a quelli previsti per le chiamate effettuate.
Accesso libero a internet
La nuova legislazione obbligherà le imprese che offrono l’accesso a internet a trattare tutto il traffico dati in modo equivalente. Ad esempio, non sarà consentito bloccare o rallentare la ricezione di contenuti, applicazioni o servizi offerti da aziende specifiche.
L’eccezione a tale regola è il caso che intervenga una decisione di un tribunale in tal senso per, ad esempio, evitare una congestione della rete o contrastare attacchi informatici. Se tali misure saranno necessarie per la gestione del traffico dati, dovranno essere “trasparenti, non discriminatorie e proporzionali” e non dovranno durare più del necessario.
Un operatore potrà comunque offrire servizi specialistici (come una migliore qualità internet necessaria per l’utilizzo di alcuni servizi), ma solo a condizione che questo non abbia un impatto sulla qualità generale del traffico internet.
Prestazioni pubblicizzate dagli operatori – velocità di navigazione internet reale o rimborso al cliente
I provider di servizi internet dovranno fornire agli utenti, che sottoscrivono contratti su servizi di accesso a internet fissi o mobili, una spiegazione chiara sulle velocità di download e upload (rispetto a quelle pubblicizzate) che possono aspettarsi dal servizio. Ogni differenza evidente darà diritto a compensazioni, quali l’estinzione del contratto o l’ottenimento di un rimborso. Spetterà alle autorità nazionali di regolamentazione verificare se eventuali differenze possano o meno costituire una violazione del contratto.
30 Ottobre 2015 · Giovanni Napoletano
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Stai leggendo Accesso ad internet – da giugno 2017 il cliente avrà diritto al rimborso se la velocità effettiva di navigazione risulterà inferiore a quella pubblicizzata dal provider • Autore Giovanni Napoletano • Articolo pubblicato il giorno 30 Ottobre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 19 Giugno 2016 • Classificato nelle categorie • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .