Ristrutturazione casa e detrazione interessi mutuo » Il vademecum

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Piccolo prontuario sulla ristrutturazione della casa e sulla detrazione degli interessi del mutuo

In questo articolo cercheremo di chiarire al lettore come fare per effettuare la detrazione degli interessi sul mutuo contratto per la ristrutturazione di casa. Inoltre, analizzeremo quali sono i requisiti richiesti e le fattispecie che permettono di godere dell'agevolazione fiscale ed il limite annuale di interessi da portare in detrazione.

Cosa si intende per ristrutturazione della casa

Per la costruzione o ristrutturazione della casa si intendono quegli interventi che devono essere avviati, previa autorizzazione da parte del Comune, dove risiede l’immobile.

Si tratta, pertanto di:

  1. interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l’eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  4. interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
  5. interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
    mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

I requisiti per la detrazione sulla ristrutturazione dell'abitazione

Veniamo ora ai requisiti richiesti per la detrazione sulla ristrutturazione di una casa, qualora si abbia già contratto un mutuo.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero:

  • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente a meno che siate in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, o quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
  • il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
  • La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

    Applicazione della detrazione sulla ristrutturazione quando il mutuo è cointestato

    In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, invece, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

    In questi casi, la detrazione fiscale è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto della abitazione principale, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

    Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

    La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione.

    In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    Da notare bene che la detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso, salva la possibilità di proroga.

    In questa fattispecie è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

    Per usufruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

    Ricordiamo che la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile.

    Perciò, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.

3 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi


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