Stefano Iambrenghi

Il termine di prescrizione per sanzioni amministrative è quello quinquennale previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981, secondo il quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’articolo 209 del codice della strada, peraltro, prevede che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Anche la Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione. In particolare la Cassazione ha stabilito che il diritto di riscossione dell’amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall’articolo 209 del codice della strada e dall’articolo 28 della legge n. 689/1981, decorrente dall’ atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz’altro equiparato alla cartella esattoriale (Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570).

Il termine quinquennale decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile: va inteso che gli atti notificati successivamente alla data di infrazione, quali verbale e cartella esattoriale (o azioni esecutive, come il pignoramento), fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Per quel che attiene, invece, la decadenza biennale, mi permetto di evidenziare che il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.


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