Loredana Pavolini

La casa non è di sua proprietà e quindi non possono pignorarla ed espropriarla.

Per assegni a vuoto non si va in galera.

Per quanto riguarda la citazione in tribunale, molto probabilmente, il creditore si trova ad affrontare, per quel che attiene la fatture da lei non pagate, un problema di prescrizione presuntiva.

Le prescrizioni possono classificarsi in estintive e presuntive.

La prescrizione estintiva decennale si applica a tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per altri crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni). Si chiama estintiva in quanto al debitore e’ sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la prescrizione e estinguere il debito.

Le prescrizioni presuntive, invece, sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive (sei mesi, un anno, tre anni, etc.) Si differenziano dalla prescrizione estintiva in quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume che sia estinto.

In pratica, se il creditore dimostra che il debitore non ha pagato, attraverso la confessione o il giuramento decisorio, può ottenere una sentenza favorevole anche se il termine della prescrizione è già scaduto.

Per questo le consiglio vivamente di farsi assistere da un avvocato. Con una strategia “accorta” potrebbe anche ottenere la declaratoria di prescrizione del credito relativo alle fatture non pagate.


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