Ornella De Bellis

Potrebbe essere utile fare un’analogia con i coniugi separati.

Con la sentenza n. 18476 del 19.09.2005 la Cassazione ha specificato che, quando la casa familiare è assegnata al coniuge non proprietario, questi, nonostante tale assegnazione sia gratuita, è tenuto a sostenere le spese condominiali (spese ordinarie), poiché collegate all’uso dell’abitazione.

Di conseguenza rimangono a carico dell’ex coniuge proprietario dell’immobile solo le spese straordinarie.

E’ evidente allora, che pur riconoscendo a lei uno status equivalente a quello di coniuge separato, non potrebbero essere imputate al padre dei suoi bambini quote di partecipazione alle spese condominiali straordinarie.


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