In mancanza della concessione della sospensiva, deve purtroppo pagare, se non vuole poi vedersi arrivare a casa una cartella esattoriale, con gli aggravi che l’evento comporta.
Lei deve comunque presentare ricorsi distinti. Sarà il Giudice di Pace a decidere se riunificare i ricorsi e concederle, in caso di rigetto, il beneficio del “cumulo” o propendere per la “continuazione” (sanzione distinta per ciascuna violazione commessa).
Il codice della strada, infatti, dispone che quando con un’azione od omissione si violano diverse disposizioni o si commettono piu’ violazioni della stessa disposizione si puo’ subire la sola sanzione prevista per la violazione piu’ grave, aumentata fino al triplo.
Questa regola non riguarda le violazioni compiute nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi.
In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione.
Essa non riguarda, parimenti, i casi in cui le violazioni, pur se analoghe, siano commesse in momenti diversi, anche a distanza di pochi minuti (esempio tipico: piu’ rilevazioni, fatte ad orari diversi, del superamento del limite di velocita’ su una strada dove sono posizionati piu’ autovelox).
Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra’ poi eventualmente concedere l’applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo.
Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione puo’ essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e’ previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).
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