La notizia cattiva è che per la prescrizione del mutuo chirografario occorrono dieci anni di silenzio del creditore.

La buona novella è che per interrompere i termini di prescrizione occorrono comunicazioni di messa in mora inviate al debitore per raccomandata AR. Sono irrilevanti le comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione trasmesse via fax o posta elettronica non certificata.

Indipendentemente dall’intervenuta prescrizione del debito, per maturare il diritto alla cancellazione dalle Centrali Rischi è necessario che siano trascorsi 36 mesi dalla scadenza del contratto di prestito (data di pagamento dell’ultima rata prevista nel piano di ammortamento) o dall’ultima segnalazione del creditore, se successiva.

E’ evidente, tuttavia, che se si posseggono i requisiti per la cancellazione, ma il credito per cui si è stati iscritti in Centrale Rischi non è ancora prescritto, si corre il rischio di subire una ulteriore segnalazione.

In pratica, il debitore che desidera, avendone maturato i requisiti, procedere alla cancellazione del proprio nominativo dalle Centrali Rischi, deve innanzitutto effettuare una visura degli elenchi di cattivi pagatori in cui sospetta di essere stato segnalato (CRIF, CTC, Experian, ecc.). Quindi, può richiedere la cancellazione utilizzando l’apposita modulistica.

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