Paolo Rastelli

Non si rinnova la notifica di una cartella esattoriale per lo stesso credito, a meno che il giudice non ordini la rinnovazione della notifica come rimedio ad un precedente tentativo viziato da nullità sanabile.

La prescrizione dei tributi locali, quale l’ICI, è quinquennale.

La premessa non ha velleità di fornire risposte a domande non formulate, ma è necessaria per segnalare che, a chi risponde, i conti non tornano come dovrebbero.

Comunque, fra la notifica di una cartella esattoriale originata da ICI non pagata e la successiva comunicazione al debitore (di solito un avviso di intimazione al pagamento) non possono passare più di cinque anni. In caso contrario la pretesa è prescritta.

Per far valere la prescrizione, prima di avventurarsi in un contenzioso tributario innanzi alla commissione provinciale, conviene fare un tentativo presso l’ufficio addetto ai tributi comunali (che ha formato il ruolo trasmesso poi all’esattore) chiedendo innanzitutto informazioni più dettagliate circa l’apparente pasticcio creatosi, e successivamente presentando, se ne ricorrono i presupposti, formale istanza di riesame in autotutela degli atti, finalizzata all’annullamento della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione.

Tuttavia, la presentazione dell’istanza di riesame in autotutela al comune non sospende il termine (60 giorni dalla notifica) per impugnare la cartella esattoriale innanzi alla CTP competente. E, quindi, bisogna vigilare affinché, qualora si profili (come spesso accade) un perdurante silenzio-diniego da parte del comune, si possa procedere comunque al ricorso giudiziale.


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