Ludmilla Karadzic

L’articolo 514 del Codice di procedura civile (cose mobili assolutamente impignorabili) prevedeva al comma 4 l’assoluta impignorabilità degli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. Purtroppo, però, il comma in questione è stato abrogato nel 2006 dalla legge 52.

Le norme vigenti prevedono, invece, che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario lascia un avviso di ingiunzione nell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Mentre l’inventario dettagliato dei beni pignorati viene depositato in cancelleria e sarà consegnato, successivamente via posta, al debitore esecutato.

L’ufficiale giudiziario non è tenuto a conoscere il valore del tintometro, nè tanto meno essere a conoscenza della sua importanza nella filiera di lavorazione, se non è il debitore a metterlo al corrente. E, ancora, non è tenuto a pignorare altri beni di valore equivalente se non è il debitore ad indicarglieli.

Purtroppo, non è “cosa buona e giusta” assentarsi durante le visite dell’ufficiale giudiziario. Se è riuscito poi a trovare il legale che doveva assisterla durante il pignoramento e che non è riuscito a contattare via cellulare, potrà senz’altro esperire opposizione all’esecuzione con il suo indispensabile supporto. Dovrà spiegare che la produzione non potrà riprendere senza l’utilizzo del tintometro, ma dovrà indicare anche beni alternativi, di valore equivalente. Avendo ben chiaro il concetto che, fin quando non si procederà al loro pignoramento, in pratica, fin quando non sarà pagato un “riscatto”, il tintometro resterà in “ostaggio”.


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