Ludmilla Karadzic

La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione  con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (sentenza della Corte di Cassazione 12263/2007).

In altre parole, per la cartella esattoriale può intervenire una prescrizione quinquennale (prescrizione breve) ed una decennale (prescrizione lunga).

Una eccezione è però rappresentata dalla cartella esattoriale emessa per la riscossione dei crediti  erariali.

Secondo la Cassazione, infatti, i crediti erariali non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.

Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale, quindi, il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale:

  1. qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (si veda l’art. 2953 cc). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve – quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale;
  2. quando la cartella esattoriale è emessa per la riscossione di crediti erariali;

Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione. il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.

In conformità ad un tale approccio, il termine di prescrizione della cartella esattoriale potrebbe essere triennale in quanto interrompe il precedente termine decadenziale (triennale) dell’avviso di accertamento per la tassa automobilistica.

Tuttavia, poichè tale termine decadenziale varia da regione a regione, e poichè la Cassazione si riferisce unicamente a prescrizione breve quinquennale e prescrizione lunga decennale per le cartelle esattoriali, per non complicare la questione, possiamo assumere come quinquennale il termine massimo certo per la prescrizione della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del bollo auto.

Ancora, possiamo osservare che l’addetta allo sportello Equitalia non afferma una cosa campata in aria. In effetti, all’agente della riscossione, una volta che la cartella esattoriale sia stata notificata nei termini, basta una semplicissima intimazione al pagamento per rinnovare il termine di prescrizione.

Nella pratica, cioè, solo un guasto ai sistemi informativi o agli applicativi per la gestione dello scadenzario può condurre alla prescrizione di una cartella esattoriale. Tenuto conto che per la notifica della intimazione di pagamento si perfeziona anche per compiuta giacenza, nell’eventuale temporanea irreperibilità del destinatario e/o dei soggetti legittimati a ritirarla.

E’ anche certo, e qui concludo, che non possiamo sviluppare cento domande e risposte ripetitive sulla prescrizione della cartella esattoriale. Va presentata domanda di sgravio se si ritiene prescritta la pretesa. Qualora l’istanza fosse respinta ci si rivolge ad un professionista per valutare l’opportunità di presentare ricorso o una proposta di mediazione se gli importi iscritti a ruolo sono inferiori ai 20 mila euro e la natura dell’atto esattivo è di tipo erariale. E, sempre, beninteso, che non vi siano state comunicazioni notificate per compiuta giacenza di cui, nel 90 per cento dei casi, il destinatario è all’oscuro.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.