In assenza di opposizione, trascorsi i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, può essere notificato al debitore un precetto con il termine ultimativo di 10 giorni per il pagamento.
Decorso tale termine dalla notifica del precetto, il creditore, entro 90 giorni, dovrà procedere, ad esempio, al pignoramento del conto corrente o dello stipendio presso il datore di lavoro oppure presso la residenza (o il domicilio) del debitore.
E’ evidente che il creditore avvia la procedura di riscossione coattiva, con la notifica del precetto, solo quando è in possesso di informazioni che gli garantiscano un pignoramento fruttuoso.
Dobbiamo infatti partire dal presupposto che le procedure di pignoramento costano. Non solo: una volta pignorato un bene mobile (arredi, quadri, gioielli, autovetture ecc…) o lo si lascia nella disponibilità del debitore (e siamo punto e a capo) oppure bisogna anticipare anche le spese di custodia.
Ancora: il bene mobile pignorato va venduto. Ed anche per le procedure di vendita all’asta dei beni pignorati il creditore deve anticipare soldi che sebbene facciano lievitare il credito, non è certo che rivedrà con il ricavato della vendita.
Per questo motivo si preferisce il pignoramento presso terzi: pignoramento del conto corrente (tutto il denaro che è disponibile) o dello stipendio (il 20% del netto).
Per questo il creditore cercherà di evitare il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, a meno che non si tratti di una residenza che lasci sperare di fare incetta di oggetti e/o arredi che possano essere facilmente e remunerativamente venduti all’asta.
Per lo stesso motivo il creditore eviterà di pignorare un’utilitaria usata.
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