Ornella De Bellis

La fonte principale d’informazione e’ il contratto, che dovrebbe prevedere qualcosa di specifico. Come principio generale il locatore puo’ visitare o far visitare la casa al fine di stipulare altro contratto di locazione o di vendita, ed un rifiuto del conduttore puo’ equivalere ad una inadempienza contrattuale (Cass.civ.sentenza 5147/81), ma nello specifico l’inadempienza e’ relativa ovviamente al contratto sottoscritto.

E’ anche ovvio, che frequenza ed orari di visita vanno concordati con il conduttore in base alle specifiche esigenze di quest’ultimo. Le norme da seguire, a mio avviso, sono quelle del buon senso e della tolleranza reciproca.


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