Rosaria Proietti

Possono essere considerati fiscalmente a carico, anche se non conviventi con il richiedente, i figli naturali riconosciuti.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. La detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

E’ necessaria l’autorizzazione dell’INPS nel caso in cui l’assegno per il nucleo familiare (assegno familiare) venga richiesto per un figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori. Ciò al fine di evitare una possibile duplicazione (istanza contemporaneamente presentata dall’altro genitore).

Essendo collegata al nucleo familiare, se i genitori non sono coniugati, l’erogazione degli assegni familiari (o, meglio, degli assegni per il nucleo familiare – ANF) spetta solo ai genitori che convivono con il figlio per il quale l’assegno familiare viene richiesto. Quando i genitori non convivono con il minore nato fuori del matrimonio, il genitore convivente può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente con il minore. In ogni caso, il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente con il minore.

Per quanto attiene l’esenzione ticket, ed altri benefici a cui si accede con la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE, il nucleo familiare di riferimento è composto dal figlio naturale e dai genitori con lui conviventi.


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