Annapaola Ferri

Ai fini dell’omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti.

Nei casi di sovraindebitamento del consumatore, ai fini dell’omologazione, è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

Quindi, diciamo che, nel suo caso, se Unicredit aderisce alla proposta di ristrutturazione, può essere avviata la procedura di concordato. Le basi dell’accordo non sono vincolate al rimborso di tutto il debito dovuto ad Unicredit (al limite potrebbe anche accordarsi per uno stralcio del 10%, giusto per fare un esempio), mentre dovrà essere assicurato l’integrale pagamento dei creditori che all’accordo non aderiscono.

I creditori che non aderiscono, tuttavia, dovranno adeguarsi, se l’accordo viene omologato dal giudice, ai tempi di rimborso (naturalmente gravati dagli interessi legali) previsti nel piano di ristrutturazione.


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