Innanzitutto la comunicazione di variazione di residenza all’ADE è obbligatoria solo per le società.

Dopo il 4.7.2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione.

Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.

Dunque lei deve far riferimento alla data di invio della comunicazione a lei recapitata il 9 giugno 2009 (accede agli atti per verificare la data di consegna a ufficio notifiche). Poi si procura al comune la data in cui è stata protocollata la sua richiesta di nuova residenza. Se la data di invio cade entro i trenta giorni successivi al suo cambio di residenza, inutile far ricorso.

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