Giorgio Valli

Se ritira il plico alla posta, la notifica sarà stata comunque effettuata correttamente, e dovrà pagare la multa.

L’alternativa è attendere la notifica della cartella esattoriale, e procedere poi con opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81.

Questa tipologia di ricorso è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

Sul punto e’ intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando, che per le cartelle esattoriali che riguardano le infrazioni al c.d.s., ci si puo’ rivolgere al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale e’ viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella e’ il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa.

Lei, dunque, si potrà rivolgere al giudice di pace della zona ove e’ avvenuta l’infrazione nel termine di 30 giorni, una volta che le sarà stata notificata la cartella esattoriale.


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