La separazione dei beni formalizzata dopo l’acquisto della casa, anche se annotata sull’atto di matrimonio, serve a poco. Equitalia eccepirà che l’acquisto è stato effettuato in regime di comunione, quando il debito già esisteva. Il successivo cambio di regime coniugale patrimoniale assume allora l’unica valenza (e la cosa sarà evidente a chiunque, anche al giudice) di sottrarre il bene dalle legittime pretese del creditore.
Per evitare che l’alienazione del bene (non affronto neanche il tema della donazione da lei accennato) sia sottoposta a revocatoria promossa dal creditore, la vendita deve essere conclusa con terzi (esclusi anche affini, suoceri, nuore, cognati, generi) e a prezzo di mercato. L’acquirente deve anche eleggere l’immobile ad abitazione principale.
Altrimenti la casa Equitalia la toglie al compratore.
Quanto sopra sempre ammesso, e non concesso, che la banca eroghi il mutuo a suo marito laddove l’esclusiva proprietaria del bene ipotecato vorrebbe essere la moglie.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.