Vanno prese in considerazione data di registrazione del contratto e quella del titolo esecutivo.
Il buon senso e la ragionevolezza inducono a ritenere, a mero titolo di valutazione, opponibile al creditore un contratto di comodato fra soggetti che pur in coabitazione ed eventualmente legati da vincoli di affettività (con inserimento nel medesimo stato di famiglia) non siano interessati da relazioni di parentela e non abbiano contratto matrimonio (naturalmente se c’è la comunione dei beni il contratto è assolutamente inutile, a prescindere da eventuali impugnazioni da parte del creditore).
Ma, su questo non abbiamo dati di giurisprudenza a conferma
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