L’esdebitazione riguarda esclusivamente i seguenti soggetti:

  • gli imprenditori individuali;
  • i soci illimitatamente responsabili delle società personali.

Si tratta di un beneficio concesso dal Tribunale all’imprenditore fallito (dunque la procedura di esdebitazione si attua dopo la pronuncia di fallimento) consistente nella dichiarazione di “inesigibilità” dei debiti non soddisfatti nella procedura concorsuale.

Questo vuol dire che per tali debiti il fallito non potrà subire, una volta ottenuta l’esdebitazione, azioni esecutive da parte dei creditori concorsuali.

L’obiettivo è quello di agevolare il fallito nella ripresa dell’attività economica, liberandolo dal peso dei debiti pregressi.

Le uniche tipologie di debito escluse dall’esdebitazione sono:

  1. gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
  2. i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Per gli imprenditori non fallibili e per i normali debitori il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 recante “disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”. (articoli da 1 ad 11) ha previsto una nuova procedura finalizzata a trovare una soluzione alle numerose situazioni di sovraindebitamento di soggetti a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali.

Ricordiamo, per completezza, che un imprenditore, per poter essere considerato “non fallibile”, deve possedere i seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

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