Le circolari 32/1997 e 55/1999 hanno precisato che le prestazioni erogate da Enti o Casse ai propri iscritti sono soggette a tassazione solo se classificabili nelle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR).
Si deve ritenere che i contributi in esame, erogati dalla cassa previdenziale per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale degli iscritti, non siano riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell’iscrizione all’ ente previdenziale di appartenenza.
La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude quindi la rilevanza degli stessi sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività.
Resta fermo che se i contributi sono concessi per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto dei contributi percepiti, secondo quanto già chiarito con risoluzione n. 163/E del 22 ottobre 2001 in tema di contributi ai lavoratori autonomi per il c.d. prestito d’onore di cui alla legge 28 novembre 1996, n. 608.
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